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Ricorso proposto il 7 luglio 2021 – Dexia Crédit Local/CRU

(Causa T-405/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dexia Crédit Local (Parigi, Francia) (rappresentanti: H. Gilliams e J.-M. Gollier, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, avente il riferimento SRB/ES/2021/22;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, basato sul fatto che, nel fissare il livello-obiettivo per il 2021 ad un ottavo dell’1,35% dei depositi protetti, la decisione impugnata ha violato l’articolo 69 del regolamento n. 806/2014.

Secondo motivo, relativo all’illegittimità del regolamento delegato n. 2015/63:

– per violazione del principio di proporzionalità, poiché il calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, in primo luogo, non è adeguato agli obiettivi del regolamento n. 806/2014, in secondo luogo, non tiene conto del fatto che la ricorrente è un ente creditizio soggetto a risoluzione che beneficia di una garanzia pubblica e per il quale, in linea di principio, non interverrà mai il Fondo di risoluzione unico e, in terzo luogo, rende più onerosa la risoluzione ordinata dell’ente;

– per violazione del principio della parità di trattamento, poiché esso tratta in modo identico gli enti soggetti a risoluzione coperti da garanzia pubblica e gli enti operativi.

Terzo motivo, dedotto in subordine, relativo alla violazione da parte del Comitato di risoluzione unico dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento per le stesse ragioni esposte nel secondo motivo, in quanto il Comitato di risoluzione unico non ha rispettato tali principi nell’applicare alla ricorrente, senza alcun adeguamento, le disposizioni del regolamento delegato n. 2015/63.

Quarto motivo, relativo all’assenza di trasparenza e al difetto di motivazione, in quanto le informazioni fornite non consentono di esercitare utilmente i diritti della difesa.

Quinto motivo, relativo all’assenza di base giuridica degli articoli 5, 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, in quanto essi sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 114 TFUE sebbene non si tratti di un ravvicinamento di legislazioni.

Sesto motivo, relativo all’assenza di base giuridica degli articoli 5, 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, in quanto essi sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 114 TFUE sebbene si tratti di disposizioni fiscali.

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