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Ricorso proposto il 6 luglio 2021 – Ryanair e Ryanair Sun / Commissione

(Causa T-398/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) e Ryanair Sun S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating e I.-G Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 22 dicembre 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.59158 – Polonia – COVID-19 Aiuto a LOT, 1 e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. In particolare, si sostiene che la convenuta non avrebbe dimostrato che LOT fosse ammissibile agli aiuti alla recapitalizzazione in forza del Quadro temporaneo e si sostiene anche che la convenuta non avrebbe valutato se fossero disponibili altre misure più appropriate e meno distorsive oltre alla ricapitalizzazione. Le ricorrenti affermano anche che sarebbe viziato il riesame condotto dalla convenuta sulla proporzionalità dell’importo della ricapitalizzazione, sulla retribuzione dell’aiuto e sulle condizioni per l’uscita dello Stato così come sugli elementi dell’aiuto relativi alla governance e alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel ritenere di poter fornire una base giuridica per giustificare l’aiuto. Le ricorrenti sostengono anche che la convenuta non avrebbe dimostrato che l’aiuto fosse necessario, appropriato e proporzionato a far fronte a una grave turbativa nell’economia polacca, né effettuato il “balancing test”, ossia comparare i previsti effettivi positivi dell’aiuto in termini di realizzazione degli obiettivi fissati nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE rispetto ai suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e l’effetto sul commercio tra Stati membri.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata avrebbe violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali di diritto dell’Unione europea sui quali poggia la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione sin dalla fine degli anni ’80 (ossia, il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi – applicata al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 2 – e la libertà di stabilimento).

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti procedurali delle ricorrenti.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione.

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1 GU 2021, C 260, pagg.10-11.

2 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. 3-20).