Ricorso proposto il 7 luglio 2021 – BNP Paribas/CRU
(Causa T-397/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Consiglio di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante la ricorrente;
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRM, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, l’articolo 70, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRM;
gli articoli 4, paragrafo 2, 6 e 7, nonché l’allegato I del regolamento delegato;
l’articolo 4 del regolamento di esecuzione;
condannare il convenuto alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/21, Banque postale/CRU.
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