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Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 - Zino Davidoff / UAMI - Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Causa T-108/08)1

["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOOD LIFE - Marchio nazionale denominativo anteriore GOOD LIFE - Uso effettivo del marchio anteriore - Dovere di diligenza - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Pethke e J. Laporta Insa, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: I. Kleinakis kai SIA OE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. K. Siotou)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la I. Kleinakis kai SIA OE e la Zino Davidoff SA

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2) è annullata.

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zino Davidoff SA.

La I. Kleinakis kai SIA OE sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 116 del 9.5.2008.