Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco)
(causa T‑110/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario raffigurante una bottiglia smerigliata di colore nero opaco – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3] (v. punti 68, 78, 84, 102, 119‑120)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001‑1), relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno raffigurante una bottiglia smerigliata di colore nero opaco. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Freixenet SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio tridimensionale nella forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco per prodotti rientranti nella classe 33 (domanda n. 32540) |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Freixenet, SA è condannata alle spese. |