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Ricorso proposto il 14 settembre 2009 - Novácke chemické závody / Commissione

(Causa T-352/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, Repubblica slovacca) (rappresentante: avv. A. Černejová)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente e conseguentemente annullare l'ammenda irrogata a quest'ultima; ovvero

in subordine, annullare l'ammenda irrogata alla ricorrente nell'art. 2 della decisione, o almeno ridurne significativamente l'importo; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009 (caso n. COMP/F/39.396 - Reagenti a base di calcio e magnesio per le industrie dell'acciaio e del gas), in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente e altre imprese responsabili della violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE mediante ripartizione dei mercati, quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili tra fornitori di granulati di carburo di calcio e di magnesio. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda irrogata, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003.

Il ricorso è basato sui seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento, che costituiscono principi generali di diritto comunitario, irrogando alla ricorrente un'ammenda eccessiva e sproporzionata.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha svolto indagini sulla capacità della ricorrente di pagare l'ammenda e sul rischio che detta ammenda possa condurla al fallimento. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Commissione non ha osservato le forme sostanziali e che non ha esaminato adeguatamente le prove fornite dalla ricorrente, le quali evidenziavano il rischio di una procedura di fallimento nel caso in cui la Commissione le avesse irrogato un'ammenda. La ricorrente deduce quindi che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, non avendo riconosciuto il summenzionato rischio e non avendo applicato il paragrafo 35 degli Orientamenti nei confronti della ricorrente.

In terzo luogo, la ricorrente osserva che l'irrogazione dell'ammenda alla ricorrente sarà causa diretta del suo fallimento nonché dell'eliminazione di un concorrente sul mercato pertinente. Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 3, n. 1, lett. g), CE, avendo falsato o eliminato la concorrenza nel mercato pertinente.

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