Language of document : ECLI:EU:T:2012:673

Causa T‑352/09

Novácke chemické závody a.s.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Capacità contributiva»

Massime — Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012

1.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di violazione delle regole di concorrenza — Rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

2.      Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito — Portata — Aumento dell’ammenda inflitta ad altre imprese che non sono state in grado di presentare le loro osservazioni al riguardo — Esclusione

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

3.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Potere discrezionale della Commissione — Applicazione di una medesima percentuale per tutti i partecipanti a un cartello— Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 4, 19, 21 e 25)

4.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Aumento specifico per le imprese con un fatturato particolarmente considerevole — Potere discrezionale della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 30)

5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Nozione — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ignoranza dell’illiceità di un cartello diretto a restringere la concorrenza — Infrazione commessa intenzionalmente — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

7.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o gregario dell’impresa — Circostanza non ripresa nei nuovi orientamenti — Margine di discrezionalità della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

8.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa — Utilizzazione, nell’ambito di un procedimento giudiziario, di dichiarazioni di un’impresa raccolte dalla Commissione in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole — Violazione del diritto di tale impresa di non contribuire alla propria incriminazione — Insussistenza

(Comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 298/11, punto 31)

9.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione dell’impresa incriminata al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole — Inclusione — Presupposti

(Art. 81 CE; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02, punto 29)

10.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla Commissione — Facoltà della Commissione di discostarsi da questi ultimi — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento — Presa in considerazione delle caratteristiche particolari di un’impresa riguardo, in particolare, al rischio di sproporzionalità dell’ammenda

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

11.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Ammenda inflitta a un’impresa di piccola o media dimensione — Ammenda superiore, in percentuale del fatturato, a quella inflitta alle imprese di maggiori dimensioni che hanno partecipato alla stessa infrazione— Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Ammenda inflitta a un’impresa di piccola o media dimensione — Ammenda che rappresenta una percentuale molto vicina alla soglia del 10% del suo fatturato globale — Percentuale maggiore di quella applicata ad altri partecipanti all’intesa — Violazione, per ciò solo, del principio di parità di trattamento — Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata — Insussistenza — Capacità contributiva reale dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare — Considerazione — Presupposti

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

14.    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione con cui vengono inflitte ammende — Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

15.    Concorrenza — Ammende — Importo — Congruità — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell’Unione — Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l’ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione — Inclusione

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 31)

16.    Concorrenza — Norme dell’Unione — Scopi — Decisione della Commissione con cui è inflitta un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza — Violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE — Insussistenza

[Artt. 3, § 1, g), CE e 81 CE]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43-48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49-51, 55, 56)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58-61)

4.      Il punto 30 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, prevede la facoltà e non l’obbligo per la Commissione di aumentare l’ammenda imposta ad un’impresa il cui fatturato, al di là dei beni e servizi interessati dall’infrazione, è particolarmente considerevole.

A tale proposito, sebbene da detto paragrafo risulti che un aumento siffatto può rivelarsi necessario al fine di assicurare a tale ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, per contro da ciò non consegue che un’ammenda la quale non rappresenta una percentuale significativa del fatturato globale dell’impresa interessata non eserciti un effetto sufficientemente dissuasivo nei confronti di tale impresa. Infatti, un’ammenda fissata secondo il metodo definito negli orientamenti rappresenta, in linea di principio, una percentuale considerevole del valore delle vendite che l’impresa sanzionata ha realizzato nel settore interessato dall’infrazione. Quindi, in ragione dell’ammenda, l’impresa di cui trattasi vedrà diminuire significativamente i suoi utili in tale settore, se non addirittura registrerà perdite. Quand’anche il fatturato realizzato dalla suddetta impresa in tale settore rappresentasse soltanto una piccola frazione del suo fatturato globale, non può a priori escludersi che la diminuzione degli utili realizzati in tale settore, ovvero la loro trasformazione in perdite, avrebbe un effetto dissuasivo nella misura in cui, in linea di principio, un’impresa commerciale si impegna in un determinato settore al fine di realizzare utili.

Quindi, qualora un’impresa, oltre ad un vago riferimento al fatturato globale che si presume rilevante di taluni partecipanti al cartello, non fornisca alcun elemento concreto che dimostri che la Commissione avrebbe dovuto avvalersi di tale facoltà, a quest’ultima non può essere addebitata, per tale motivo, alcuna violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

(v. punti 62-64)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 76-80)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84-89)

7.      Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevedono, al punto 29, una modulazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze attenuanti che sono proprie a ciascuna impresa interessata. Tale punto stabilisce, in particolare, un elenco indicativo delle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione. Tuttavia, il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione non figura in tale elenco indicativo, mentre esso era espressamente previsto come circostanza attenuante al punto 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA.

A questo proposito, sebbene la Commissione non possa discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposta, essa è per contro libera di modificare tali regole o di sostituirle. In una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione delle nuove regole, non può rimproverarsi alla Commissione di non aver tenuto conto di una circostanza attenuante non prevista da tali nuove regole per il solo motivo che essa era prevista nelle regole precedenti. Infatti, la circostanza che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva.

Tuttavia, l’enumerazione delle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione dalla Commissione al punto 29 degli orientamenti non è tassativa. Di conseguenza, il fatto che gli orientamenti non enumerino, tra le circostanze attenuanti, il ruolo passivo di un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione non osta a che sia presa a tal titolo in considerazione detta circostanza se è tale da dimostrare che la gravità relativa della partecipazione della suddetta impresa all’infrazione è meno importante.

(v. punti 92-94)

8.      La cooperazione ai sensi della comunicazione del 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese riveste carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Questa non è infatti in alcun modo costretta a fornire elementi di prova circa il presunto cartello. Il grado di cooperazione che l’impresa auspica fornire nel corso del procedimento amministrativo rientra pertanto esclusivamente nella sua libera scelta e non è in alcun modo imposto dalla suddetta comunicazione.

Peraltro, dopo la pubblicazione della comunicazione del 2006 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, in base al punto 31 della stessa, un’impresa che decide di presentare una dichiarazione al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda è consapevole del fatto che, dal momento che una riduzione le sarà concessa solo se, a parere della Commissione, sono soddisfatte le condizioni previste nella comunicazione per una riduzione, la dichiarazione costituirà comunque parte del fascicolo e potrà essere invocata a titolo di prova, anche contro il suo autore.

Avendo pertanto liberamente e con piena cognizione di causa scelto di presentare una siffatta dichiarazione, l’impresa interessata non può utilmente avvalersi del principio del divieto dell’autoincriminazione, secondo il quale, in particolare, la Commissione non può imporre a un’impresa l’obbligo di apportare risposte in forza delle quali questa sarà indotta a riconoscere l’esistenza dell’infrazione di cui spetta alla Commissione fornire la prova. Pertanto, un’impresa che abbia presentato una domanda di trattamento favorevole di sua propria volontà e senza esservi obbligata, non può rimproverare alla Commissione di essersi avvalsa di detta domanda di trattamento favorevole nelle sue memorie dinanzi al Tribunale.

(v. punti 110-113)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 114, 115)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 135-148)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 158-160)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 161-164)

13.    La Commissione non è obbligata, in linea di principio, a tener conto della situazione deficitaria di un’impresa ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, considerato che ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.

Del resto, un provvedimento adottato da un’autorità dell’Unione che provochi il fallimento o la liquidazione di una determinata impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto dell’Unione. Infatti, la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica attuale, pur potendo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore.

Adottando il punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione non si è imposta un obbligo in contrasto con tali principi. Ne fornisce testimonianza il fatto che il suddetto punto non fa riferimento al fallimento di un’impresa, ma contempla una situazione sopravvenuta «in un contesto sociale e economico particolare», in cui l’imposizione di un’ammenda «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

Da ciò consegue che il solo fatto che l’imposizione di un’ammenda per infrazione alle regole di concorrenza rischi di provocare il fallimento dell’impresa di cui trattasi non è sufficiente, per quanto riguarda l’applicazione del punto 35 degli orientamenti. Infatti, se un fallimento pregiudica gli interessi finanziari dei proprietari o degli azionisti interessati, esso non implica necessariamente la scomparsa dell’impresa di cui trattasi. Quest’ultima può continuare a esistere in quanto tale, sia in caso di ricapitalizzazione della società dichiarata in fallimento, in quanto persona giuridica che assicura l’esercizio della suddetta impresa, sia in caso di acquisizione globale degli elementi del suo attivo e, quindi, dell’impresa in quanto entità che svolge un’attività economica, da parte di un’altra entità. Una siffatta acquisizione globale può intervenire sia mediante un riscatto volontario sia mediante vendita forzata degli attivi della società in fallimento con continuazione della gestione.

Di conseguenza, il punto 35 degli orientamenti va inteso, in particolare alla luce dei riferimenti alla privazione degli attivi dell’impresa di cui trattasi di ogni valore, nel senso che contempla la situazione in cui l’acquisizione dell’impresa, o quantomeno dei suoi attivi, contemplata al punto precedente appare improbabile se non impossibile. In una siffatta ipotesi, gli elementi che compongono l’attivo dell’impresa in fallimento sarebbero offerti in vendita ad uno ad uno ed è possibile che molti di essi non troveranno alcun acquirente o, al massimo, saranno venduti ad un prezzo fortemente ridotto, con la conseguenza che appare legittimo parlare, come fa il punto 35 degli orientamenti, di una perdita totale del loro valore.

Inoltre, l’applicazione del suddetto punto degli orientamenti richiede altresì, secondo la sua formulazione, un «contesto sociale ed economico particolare». Un siffatto contesto è costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe avere, in particolare sul piano di un aumento della disoccupazione o di un deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata.

(v. punti 186-190, 192)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 203, 204, 207)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 212)

16.    Nel prevedere l’istituzione di un regime che assicura una concorrenza non alterata nel mercato comune, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE esige, a maggior ragione, che la concorrenza non sia eliminata. Tale esigenza è talmente essenziale che, senza di essa, numerose disposizioni del Trattato sarebbero prive di oggetto. Quindi, le restrizioni della concorrenza che tale Trattato consente in talune condizioni, per ragioni relative alla necessità di conciliare i diversi obiettivi da perseguire, trovano in questo requisito un limite oltre il quale l’indebolimento del gioco della concorrenza rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi del mercato comune.

Tuttavia, tali considerazioni sono prive di pertinenza per quanto riguarda l’imposizione di una sanzione a un’impresa che ha violato le regole di concorrenza con la sua partecipazione ad un accordo tra imprese o a una pratica concertata avente per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

L’imposizione di sanzioni da parte della Commissione, quando rileva un’infrazione alle regole di concorrenza, costituisce uno strumento inteso esattamente a raggiungere l’obiettivo enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE e, con tutta evidenza, non può essere considerato una violazione di tale disposizione.

(v. punti 235-237)