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Ricorso presentato il 4 settembre 2009 - Acetificio Marcello de Nigris/Commissione

(Causa T-351/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Acetificio Marcello de Nigris Srl (Afragola, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accertare che la concessione della registrazione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" come indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette costituisce una violazione dell'art. 3 del regolamento 510/2006, nonché una violazione delle garanzie procedurali espressamente previste dall'ordinamento comunitario.

Annullare il Regolamento n. 583/2009 della Commissione delle Comunità europee del 3 luglio 2009, pubblicato il 4 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Aceto Balsamico di Modena (IGP)).

Per effetto dell'annullamento porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari alla cancellazione dell'iscrizione della indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena" dal registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, attiva nel settore della produzione e vendita di aceti di vino e di altri condimenti, tra cui l'aceto balsamico di Modena, si oppone alla registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione "Aceto Balsamico di Modena", intervenuta dal regolamento impugnato.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere:

-    La violazione dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari1, nella misura in cui i fatti storici legati allo sviluppo della produzione dell'aceto balsamico di Modena sono estremamente indicativi dell'assenza di ogni relazione tra tali prodotti ed una particolare zona geografica. Sarebbe infatti incontestabile che, da diversi decenni, gran parte dell'aceto balsamico di Modena venduto in Italia e all'estero è prodotto al di fuori del suo territorio storicamente originario. In questo contesto la denominazione in questione indica un prodotto realizzato secondo particolari metodologie produttive e dotato di specifiche caratteristiche, che, tuttavia, non dipendono dal luogo di produzione.

-    L'impossibilità della ricorrente di opporsi all'iscrizione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" come indicazione geografica protetta. Si ritiene a questo riguardo che a causa della sequenza temporale dei fatti rilevanti nel caso di specie, l'iscrizione dell'indicazione geografica oggetto della presente causa è stata concessa senza attribuire alla ricorrente la possibilità di presentare motivata opposizione, in violazione delle garanzie procedurali previste, sia dall'articolo 7, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari2, che dall'articolo 5, comma 5, del vigente regolamento n. 510/2006.

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1 - GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12.

2 - GU L 208, del 24.7.1992, pag. 1.