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Ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010 - SNF / ECHA

(Causa T-1/10 R)

("Procedimento sommario - REACH - Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell'urgenza")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, e P. Sellar, solicitor)

Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkila e W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione che identifica l'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, che sarebbe stata adottata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 7 dicembre 2009, in applicazione dell'art. 59 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1)

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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