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Ricorso proposto il 4 gennaio 2010 - PPG e SNF/ECHA

(Causa T-1/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrézieux, Francia) (rappresentanti: avv. K. Van Maldegem, P. Sellar e R. Cana)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l'atto impugnato;

condannare l'ECHA alle spese del procedimento in oggetto;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA") 7 dicembre 2009, relativa all'identificazione dell'acrillamide (CE n. 201 - 173 - 7) come una sostanza che soddisfa i criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 1 (in prosieguo: il "REACH"), conformemente all'art. 59 del REACH.

Sulla base della decisione impugnata, portata all'attenzione delle ricorrenti tramite un comunicato stampa dell'ECHA del 7 dicembre 2009, la sostanza acrillamide è stata inclusa nella lista di 15 nuove sostanze chimiche dell'elenco preliminare delle sostanze ad altissimo rischio. Le ricorrenti sostengono che, ne risulta, che esse saranno obbligate a dare certe informazioni relativamente al livello di acrillamide nei loro prodotti che vendono a clienti affinché detti clienti rispettino gli obblighi di notifica ed informazione ad essi incombenti in forza del REACH. Inoltre, esse potrebbero anche essere obbligate ad aggiornare le schede di sicurezza e/o a comunicare ai loro clienti informazioni in merito all'identificazione della acrillamide come sostanza ad altissimo rischio.

Le ricorrenti affermano che l'atto impugnato è illegittimo in quanto si basa su una valutazione dell'acrillamide scientificamente e giuridicamente errata. Secondo le loro osservazioni la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'adottare l'atto impugnato. Le ricorrenti sostengono, in particolare, che l'atto impugnato viola le norme applicabili stabilite per l'identificazione delle sostanze ad altissimo rischio nell'ambito del REACH.

In sunto, le ricorrenti lamentano che l'atto impugnato di fatto identifica l'acrillamide come una sostanza ad altissimo rischio basandosi sulla circostanza che l'acrillamide è una sostanza chimica. Tuttavia, le ricorrenti osservano che l'acrillamide viene impiegata unicamente come sostanza intermedia ed è perciò esclusa dal Titolo VII del REACH relativo alle autorizzazioni, conformemente agli artt. 2, n. 8, e 59, del detto regolamento.

Inoltre, le ricorrenti adducono che l'atto impugnato è stato adottato senza sufficienti prove a sostegno e la convenuta avrebbe perciò commesso un manifesto errore di valutazione.

Infine, a giudizio delle ricorrenti l'atto impugnato, oltre a non rispettare i requisiti posti dal REACH, viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, pag. 1).