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Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 – Iran Insurance / Consiglio

(Causa T-63/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Tehran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il paragrafo 2 dell’allegato alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18);

Annullare il paragrafo 2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3);

Dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c)della decisione del Consiglio 2010/413/PESC1 , come modificata dall’articolo 1 , paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC2 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 e gli articoli 23, paragrafo 2, lettera d), e 46 , paragrafo 2, del regolamento n. 267/20123 del 23 marzo 2012;

Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione della ragione specifica dell’inclusione negli elenchi dell’Iran Insurance Company. La ricorrente avrebbe negato chiaramente di aver fornito supporto al governo iraniano. Inoltre, la ricorrente non avrebbe fornito supporto nucleare all’Iran. Non sarebbero, quindi, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (come modificata dall’articolo 1, paragrafo 7 della decisione 2012/35/PESC del Consiglio del 23 gennaio 2012, dall’articolo1, paragrafo 8 della decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2 della decisione 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012) nonché i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 11 del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012).

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio, sanzionando l’Iran Insurance Company per il solo motivo di essere una società di proprietà statale, avrebbe operato una discriminazione nei confronti della ricorrente rispetto ad altre società pubbliche iraniane non oggetto di sanzioni. In tal modo il Consiglio avrebbe violato i principi di eguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione.

Terzo motivo, vertente sull’inadeguata esposizione da parte del Consiglio delle motivazioni della sua decisione di mantenere la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate. Facendo riferimento all’“impatto dei provvedimenti nel contesto degli obiettivi politici dell’Unione”, avrebbe omesso di specificare il tipo di impatto a cui si riferisce e come i provvedimenti affrontino tale impatto.

Quarto motivo, vertente sull’abuso di potere operato dal Consiglio nel mantenere la ricorrente nell’elenco delle entità sanzionate. Il Consiglio, di fatto, si sarebbe rifiutato di adeguarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-12/11. Il Consiglio avrebbe minato la struttura istituzionale dell’Unione Europea e leso il diritto della ricorrente di ottenere giustizia e di vederne l’attuazione. Il Consiglio avrebbe inoltre eluso le proprie responsabilità e i propri obblighi di cui alla decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 come chiaramente specificati al Consiglio dal Tribunale nella succitata sentenza.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del principio del legittimo affidamento, non essendosi conformato ad una sentenza del Tribunale in cui esso era parte soccombente nei confronti della ricorrente, avendo mancato persino di rispettare i fondamenti e le motivazioni della sentenza, essendo incorso in un errore di fatto riguardo all’attività economica della ricorrente e il suo presunto ruolo nei confronti del governo iraniano, avendo omesso di intraprendere la benché minima indagine sul ruolo effettivo e sull’attività economica svolta dalla ricorrente, sebbene ciò fosse stato indicato dal Tribunale come un aspetto importante del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran, e avendo mantenuto le sanzioni oltre il 20 gennaio 2014, data in cui l’UE ha trovato un accordo sulle attività che producono reddito per l’Iran, poiché tale paese non è più considerato impegnato in attività di proliferazione nucleare.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del principio di proporzionalità.



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1 Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

2 Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22)

3 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)