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Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Iran Insurance / Consiglio

(Causa T-63/14)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Eccezione di illegittimità – Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 – Articolo 215 TFUE – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC – Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 – Diritti fondamentali – Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE – Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali – Errore di valutazione– Parità di trattamento – Non discriminazione – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Legittimo affidamento – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Rodios e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in forza degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte riguardante la ricorrente, e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in forza dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Iran Insurance Company è condannata alle spese.

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1 GU C 78 del 15.3.2014.