Language of document : ECLI:EU:T:2008:595

Cause riunite T‑211/04 e T‑215/04

Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti notificato dal Regno Unito relativo alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Selettività regionale — Selettività materiale»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Misura fiscale adottata da un ente infrastatale

(Art. 87, n. 1, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Deroga al regime tributario comune o «normale»

(Art. 87, n. 1, CE)

1.      L’art. 87, n. 1, CE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. Una simile verifica è altrettanto necessaria riguardo ad un provvedimento adottato non dal legislatore nazionale, ma da un ente infrastatale, in quanto una misura adottata da un ente territoriale e non dal potere centrale può costituire un aiuto qualora ricorrano i presupposti fissati dalla norma suddetta. La determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale». L’aliquota normale è quella in vigore nell’area geografica che costituisce l’ambito di riferimento.

Pertanto, per valutare il carattere selettivo di una misura adottata da un ente infrastatale e volta a fissare, in una parte soltanto del territorio di uno Stato membro, un’aliquota impositiva ridotta rispetto a quella in vigore nel resto di tale Stato, si deve esaminare, in primo luogo, se la detta misura sia stata elaborata da un’autorità regionale o locale dotata, sul piano costituzionale, di uno status politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale, in secondo luogo, se essa sia stata elaborata senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto e, in terzo luogo, se le conseguenze economiche dell’introduzione di tale misura per l’ente infrastatale non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale dello Stato membro interessato.

(v. punti 78‑80, 86)

2.      L’art. 87, n. 1, CE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. La qualifica di una misura fiscale come selettiva da parte della Commissione presuppone necessariamente, anzitutto, l’individuazione e l’esame preliminari ad opera della detta istituzione del regime comune o «normale» del sistema tributario applicabile nella zona geografica che costituisce l’ambito di riferimento pertinente. Successivamente, la Commissione deve valutare e accertare, a fronte di tale regime fiscale comune o «normale», l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario dello Stato membro interessato.

Qualora la Commissione abbia esaminato e dimostrato, nelle prime due fasi del suo esame sopra descritte, l’esistenza di deroghe al regime fiscale comune o «normale» che determinano una differenziazione tra imprese, una differenziazione del genere può tuttavia non essere selettiva quando derivi dalla natura o dallo schema generale del sistema tributario di cui fa parte. Infatti, in questa ipotesi la Commissione deve verificare, in una terza fase, se la misura statale in questione non abbia carattere selettivo, anche quando procuri un vantaggio alle imprese che possono avvalersene. A tale riguardo, tenuto conto del carattere derogatorio e a priori selettivo delle differenziazioni previste rispetto al regime fiscale comune o «normale», spetta allo Stato membro dimostrare che tali differenziazioni sono giustificate dalla natura e dallo schema generale del suo sistema tributario, in quanto discendono direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.

Qualora la Commissione abbia omesso di effettuare la prima e la seconda fase del controllo sul carattere selettivo di un provvedimento, essa non può avviare la terza e ultima fase della sua valutazione, a pena di oltrepassare i limiti di tale controllo. Infatti questo approccio potrebbe, da un lato, consentire alla Commissione di sostituirsi allo Stato membro nella definizione del sistema tributario di quest’ultimo e del relativo regime comune o «normale», anche per quanto riguarda gli obiettivi, i meccanismi intesi a conseguirli e le basi impositive, e, dall’altro, impedire così allo Stato membro di giustificare le differenziazioni in questione con la natura e lo schema generale del sistema di tassazione notificato, in quanto la Commissione non ne ha previamente individuato il regime comune o «normale», né ha dimostrato il carattere derogatorio di tali differenziazioni.

(v. punti 141,143‑145)