Language of document : ECLI:EU:T:2003:234

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 settembre 2003 (1)

«Marchio comunitario - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Requisiti di forma - Presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso - Termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum - Artt. 59 e 78 del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T-71/02,

Classen Holding KG, con sede in Essen (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agente,

convenuto,

l'interveniente dinanzi al Tribunale è:

International Paper Company, con sede in New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 dicembre 2001 (pratica R 810/1999-2) che dichiara irricevibile, in seguito al rigetto della richiesta di restitutio in integrum il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione concernente un procedimento di opposizione tra Classen Holding KG e International Paper Company,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 59 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1), come modificato, prevede:

«Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

2.
    L'art. 78, nn. 1-3, del regolamento n. 40/94 dispone:

«Restitutio in integrum

1.    Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.    La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'inosservanza. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine (...).

3.    La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata».

3.
    La regola 49, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 303 del 15 dicembre 1995, pag. 1), recita come segue:

«Rigetto del ricorso per inammissibilità

1.    Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 59 del regolamento».

Fatti all'origine del ricorso

4.
    Il 1° aprile 1996 la International Paper Company (in prosieguo: l'«interveniente») ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

5.
    Il marchio la cui registrazione è stata richiesta è il segno denominativo BECKETT EXPRESSION.

6.
    I prodotti per i quali è stata presentata la domanda di registrazione rientrano nella classe 16 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato e corrispondono alla descrizione seguente:

«Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (tranne i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché».

7.
    La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bulletin des marques communautaires 6 ottobre 1997, n. 22.

8.
    Il 23 dicembre 1997 la ricorrente, agendo con la sua precedente denominazione, cioè «Classen-Papier KG», ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94. L'opposizione si fondava sulla registrazione in Germania del marchio «Expression» per i prodotti rientranti nella classe 16 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente:

«Carta, cartone, articoli di carta o cartone».

9.
    Con decisione 8 ottobre 1999, notificata lo stesso giorno via telex alla ricorrente, la divisione di opposizione ha rigettato l'opposizione per il motivo che, tenuto conto della differenza dei segni di cui trattasi, l'identità dei prodotti non era sufficiente per dimostrare un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul territorio pertinente della Comunità, cioè la Germania.

10.
    Il 30 novembre 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso, sul fondamento dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, diretto all'annullamento della decisione della divisione di opposizione. Una memoria scritta con i motivi del ricorso è stata presentata il 10 febbraio 2000.

11.
    Con corriere elettronico 26 aprile 2000 il cancelliere delle commissioni di ricorso dell'UAMI ha informato la ricorrente che, ai sensi del disposto dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, la memoria scritta con i motivi del ricorso avrebbe dovuto essere presentata entro quattro mesi a decorrere dalla notifica all'opponente della decisione della divisione di opposizione, cioè al più tardi l'8 febbraio 2000. Veniva aggiunto che la memoria scritta con i motivi del ricorso era stata presentata il 10 febbraio 2000 e che, quindi, «il ricorso [era] verosimilmente inammissibile». La ricorrente era invitata a presentare le sue eventuali osservazioni su tale punto, con le pezze d'appoggio, al più tardi il 26 giugno 2000.

12.
    Con lettera 29 maggio 2000, pervenuta all'UAMI il 30 maggio 2000, la ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum fondata sull'art. 78 del regolamento n. 40/94. La ricorrente ha fatto valere in tale richiesta che il termine prescritto per la presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso non era stato osservato a causa della malattia del suo rappresentante. Una dichiarazione scritta giurata è stata all'uopo fornita.

13.
    Con decisione 14 dicembre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha rigettato la richiesta di restitutio in integrum. Il punto 16 della decisione impugnata è redatto nei termini seguenti:

«Nel caso di specie è assodato che l'“inosservanza” ai sensi dell'art. 78, n. 2, [del regolamento n. 40/94] era dovuta alla malattia del rappresentante dell'opponente. Tale impedimento è cessato allorché il rappresentante dell'opponente ha ripreso il lavoro il 10 febbraio 2001 e firmato la memoria scritta con i motivi [del ricorso]. La richiesta di restitutio in integrum doveva quindi essere presentata entro due mesi a decorrere da tale data [cioè] il 10 aprile 2000 al più tardi. Dato che la richiesta è stata presentata solo il 30 maggio 2000, occorre respingerla senza che sia necessario statuire sul carattere sufficiente dell'impedimento asserito».

Procedimento e conclusioni delle parti

14.
    Con atto introduttivo, redatto in inglese e depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15.
    L'interveniente non si è opposta nel termine all'uopo fissato dalla cancelleria del Tribunale, a che l'inglese fosse la lingua processuale.

16.
    L'UAMI ha presentato il suo controricorso alla cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2002. L'interveniente ha presentato il suo controricorso alla cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2002.

17.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

18.
    La ricorrente e l'interveniente hanno comunicato al Tribunale, rispettivamente, il 25 e 28 aprile 2003, che non si sarebbero presentate all'udienza.

19.
    L'UAMI è stato sentito nelle sue difese e nelle sue risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale all'udienza del 30 aprile 2003.

20.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare l'UAMI alle spese.

21.
    L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

22.
    L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

23.
    La ricorrente afferma che l'inosservanza da parte sua del termine di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94 per la presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso era dovuta in pari tempo al carico di lavoro ed all'assenza del direttore responsabile del fascicolo. Il 3 febbraio 2000 un primo progetto di memoria avrebbe dovuto essere dettato da uno dei giuristi incaricati dei brevetti, il sig. D. Tale progetto sarebbe stato dattilografato il giorno successivo ed inserito, dalla segretaria del sig. D., la sig.ra S., nel corriere in uscita, insieme a tutto quello da inoltrare per via postale lunedì 7 febbraio 2000.

24.
    La ricorrente aggiunge che la sig.ra S. è la persona incaricata di tale fascicolo, nonché del trattamento dei marchi in generale e che è del pari responsabile del controllo e del rispetto dei termini. I termini sarebbero ripresi in libri speciali, calendari e tabelle informatizzati, che sarebbero verificati in permanenza. La data limite interna per finalizzare tale memoria ed inviarla all'UAMI sarebbe stata il 7 febbraio 2000. Ciò sarebbe stato annotato nei libri speciali nonché sull'agenda della sig.ra S.

25.
    Orbene, quello stesso giorno, il sig. D. sarebbe stato nell'impossibilità di recarsi al lavoro a causa di malattia. La sig.ra S., appena apprese che il sig. D. non poteva riprendere il lavoro prima del 10 febbraio 2000, avrebbe verificato il corriere in uscita nell'ufficio di quest'ultimo, ma non avrebbe fatto attenzione alla memoria che doveva essere inviata il giorno successivo e che era pronta ad essere firmata. Pertanto la memoria scritta con i motivi del ricorso non sarebbe stata firmata da alcun collaboratore e sarebbe rimasta nella vaschetta della posta.

26.
    Al ritorno del sig. D., il 10 febbraio 2000, la memoria scritta con i motivi del ricorso sarebbe stata molto leggermente modificata, firmata ed inviata via fax all'UAMI. Tuttavia, in ragione dell'assenza del sig. D. e di un importante carico di lavoro, il fatto di aver oltrepassato di due giorni la data limite non sarebbe stato rilevato né dal sig. D., né dalla sig.ra S.

27.
    La ricorrente considera che proprio a causa della malattia del sig. D. e del suo carico di lavoro nonché di quello della sig.ra S. non si è potuto osservare il termine di presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso. Si tratterebbe nella fattispecie di un impedimento ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94. Pertanto occorrerebbe tener conto della circostanza che tale impedimento è cessato solo il giorno della notifica da parte del servizio corriere dell'UAMI, cioè il 26 aprile 2000. La ricorrente considera quindi che la sua richiesta di restitutio in integrum, depositata il 30 maggio 2000, è stata presentata nel termine di due mesi previsto dall'art. 78 del regolamento n. 40/94.

28.
    In via subordinata la ricorrente sostiene che, quand'anche la richiesta del 29 maggio 2000 dovesse considerarsi come depositata dopo lo spirare del termine di cui all'art. 78 del regolamento n. 40/94, una richiesta di restitutio in integrum figurava implicitamente nella memoria scritta con i motivi del ricorso presentata il 10 febbraio 2000.

29.
    Dal canto suo l'UAMI, sul punto sostenuto dall'interveniente, considera che è assodato nel caso di specie che l'impedimento in parola è cessato al termine della malattia del sig. D. e non, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nel momento in cui il corriere dell'UAMI rileva l'inosservanza del termine per la presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso.

30.
    Con il corriere elettronico 26 aprile 2000 l'UAMI avrebbe soltanto offerto alla ricorrente la possibilità di dimostrare che la sua prima impressione concernente la presentazione tardiva della memoria scritta con i motivi del ricorso era in realtà errata. L'UAMI aggiunge che il suddetto corriere non implicava, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente, che corresse un nuovo termine per presentare una richiesta di restitutio in integrum a decorrere dal suo invio. Tale corriere non avrebbe avuto incidenza alcuna sul termine corso a far tempo dalla cessazione dell'impedimento di cui trattasi.

31.
    L'UAMI ne inferisce che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l'impedimento, all'occorrenza l'assenza per ragione di malattia, è innegabilmente cessato il 10 febbraio 2000, allorché il sig. D. ha ripreso il lavoro e firmato la memoria scritta con i motivi del ricorso. L'UAMI sostiene che, a partire da tale momento, il rappresentante avrebbe dovuto, come buon padre di famiglia e di sua propria iniziativa, presentare una richiesta di restitutio in integrum in un termine di due mesi, cioè al più tardi il 10 aprile 2000. Poiché la richiesta è stata presentata solo il 30 maggio 2000, cioè circa tre mesi e mezzo dopo la «cessazione dell'inosservanza», la commissione di ricorso l'avrebbe giustamente respinta.

32.
    L'UAMI fa poi valere che i termini in parola non sono rimessi alla sua discrezione.

33.
    L'interveniente sottolinea peraltro che i termini impartiti non possono essere oggetto di un'interpretazione flessibile, in considerazione degli interessi delle altre parti.

34.
    Essa aggiunge che le condizioni di cui all'art. 78 del regolamento n. 40/94 non sono affatto riunite nel caso di specie. In effetti la circostanza che il sig. D. non abbia rilevato il ritardo nella presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso nel momento in cui ha ripreso il lavoro non costituirebbe un impedimento ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94, ma dimostrerebbe al contrario che la ricorrente non ha fatto prova di tutta la vigilanza imposta dalle circostanze.

Giudizio del Tribunale

35.
    Va ricordato che, a tenore dell'art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94, «[l]a richiesta [di restitutio in integrum] deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'inosservanza» e che «[l]'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine».

36.
    Orbene la ricorrente ritiene in sostanza che l'asserito impedimento è cessato soltanto il giorno della notifica del corriere dell'UAMI datato 26 aprile 2000, in cui veniva richiamata la sua attenzione sul fatto che la memoria scritta con i motivi del ricorso era stata presentata in ritardo. Essa accoglie la tesi, quindi, che il termine di due mesi, previsto dall'art. 78 del regolamento n. 40/94, ha cominciato a correre solo a partire da tale data.

37.
    Occorre pertanto esaminare a partire da quale momento l'asserito impedimento è cessato.

38.
    E' certo al riguardo che il sig. D. è ritornato al lavoro, dopo la sua malattia, il 10 febbraio 2000, data in cui la memoria scritta con i motivi del ricorso è stata da lui firmata ed inviata all'UAMI. Così, pur supponendo che le circostanze le quali hanno accompagnato la tardiva presentazione della memoria scritta con i motivi del ricorso, cioè la malattia del sig. D. ed il suo carico di lavoro nonché quello della sig.ra S. costituiscono un impedimento ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94, il che l'UAMI non contesta, tale impedimento è naturalmente cessato a partire dal momento in cui il sig. D. è tornato al lavoro. In effetti, il 10 febbraio 2000, quando il sig. D. ha firmato la memoria scritta con i motivi del ricorso, il suddetto impedimento era cessato. Inoltre, proprio in quel momento egli avrebbe potuto constatare che la memoria in questione era in ritardo.

39.
    Peraltro la sig.ra S. avrebbe dovuto rilevare un siffatto ritardo allorché la memoria è stata inviata all'UAMI. Risulta infatti dalla descrizione del suo sistema di verifica dei termini, esposto al punto 24 supra e nella richiesta di restitutio in integrum, che la ricorrente ha dato ai propri collaboratori l'istruzione generale di vigilare sull'osservanza dei termini. Secondo i chiarimenti forniti dalla stessa ricorrente, la sig.ra S. era la persona incaricata del fascicolo in questione e del trattamento dei marchi in generale, nonché la persona responsabile del controllo e dell'osservanza dei termini. Secondo la ricorrente i termini sono ripresi nei libri speciali, calendari e tabelle informatizzati che sono verificati in permanenza. La data limite interna per finalizzare la memoria in questione ed inviarla all'UAMI sarebbe stata il 7 febbraio 2000. Ciò sarebbe stato annotato nei libri speciali nonché sull'agenda della sig.ra S.

40.
    Pertanto, pur supponendo che la malattia del sig. D., combinata con l'asserito errore della sig.ra S., costituiscono un impedimento ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94, non è ammissibile che il mancato rilevamento dell'inosservanza del termine per il deposito della memoria scritta con i motivi del ricorso sia potuto risultare unicamente, come sostiene la ricorrente, dalla negligenza della sig.ra S. che non ha rilevato la memoria in questione nella massa di corriere in uscita nell'ufficio del sig. D. Infatti il sistema di verifica dei termini in vigore in seno all'ufficio della ricorrente avrebbe dovuto normalmente consentire il pronto rilevamento di tale errore rammentando che i libri speciali, calendari e tabelle informatizzati sono, secondo le stesse affermazioni della ricorrente, verificati in permanenza [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-146/00, Ruf e Stier/UAMI (marchio emblematico «DAKOTA»), Racc. pag. II-1797, punti 56-61].

41.
    Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dall'argomento della ricorrente secondo cui solo a partire dal momento in cui l'UAMI notifica un ritardo nella presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso, comincia a correre il termine previsto dall'art. 78 del regolamento n. 40/94. Da una parte, occorre in effetti osservare che il suddetto corriere rientra in una prassi dell'UAMI cui quest'ultimo non è affatto tenuto ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94 e non può comunque influire sul punto di partenza del termine impartito per presentare una richiesta di restitutio in integrum. Va sottolineato, d'altra parte, che un'interpretazione siffatta sarebbe manifestamente contraria alla lettera dell'art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94. Pertanto tale argomento non può essere accolto.

42.
    Si sarebbe dunque dovuto presentare la richiesta di restitutio in integrum, al più tardi, il 10 aprile 2000. La commissione di ricorso ha quindi giustamente considerato che la richiesta di restitutio in integrum era stata depositata oltre il termine di due mesi di cui all'art. 78 del regolamento n. 40/94.

43.
    Neppure può accogliersi l'argomento che la ricorrente fa valere in via subordinata consistente nel dire che una richiesta di restitutio in integrum figurava implicitamente nella memoria scritta con i motivi del ricorso presentata il 10 febbraio 2000.

44.
    Va osservato in proposito che nessun elemento della memoria scritta con i motivi del ricorso permette di inferirne una richiesta di restitutio in integrum. Emerge comunque con chiarezza dall'art. 78, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94 che la richiesta di restitutio in integrum va presentata con atto motivato che indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. La richiesta di restitutio in integrum deve quindi essere oggetto di un atto separato, distinto dall'atto con cui è presentato il ricorso.

45.
    Inoltre, conformemente all'art. 78, n. 3, del regolamento n. 40/94, la richiesta di restitutio in integrum è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata. Orbene, come risulta nel caso di specie dalla richiesta di restitutio in integrum, solo dopo il 29 maggio 2000, in occasione della presentazione della domanda, la ricorrente ha assolto la suddetta tassa. Non si può quindi ritenere che una richiesta di restitutio in integrum figurasse implicitamente nella memoria scritta con i motivi del ricorso.

46.
    Va pertanto dichiarato infondato il primo motivo.

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 59 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

47.
    La ricorrente sostiene che la presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso non è una condizione di ammissibilità del ricorso. Anche se la memoria scritta con i motivi del ricorso è stata presentata fuori termine, il ricorso stesso continuerebbe ad essere ammissibile. Secondo la ricorrente la commissione di ricorso avrebbe disposto di elementi sufficienti per statuire sul ricorso, poiché quest'ultimo era stato proposto e la tassa di ricorso pagata nel termine di due mesi di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94.

48.
    La ricorrente ne conclude che l'UAMI, respingendo il suo ricorso per il motivo che la memoria scritta con i motivi non è stata presentata nel termine impartito, ha violato il suo diritto ad un equo procedimento ed ha leso, con ciò, i suoi diritti fondamentali.

49.
    Dal canto suo l'UAMI, sul punto sostenuto dall'interveniente, sottolinea che la presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso, conformemente all'art. 59 del regolamento n. 40/94, è obbligatorio a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95. Il fatto di aver proposto il ricorso e pagato la relativa tassa nei termini impartiti non può in ogni caso rimediare all'inammissibilità del medesimo, in difetto di memoria scritta con i motivi del ricorso, presentata nei termini stabiliti. Secondo l'UAMI la regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95 enuncerebbe tre distinte condizioni che vanno cumulativamente soddisfatte entro i termini rispettivi.

Giudizio del Tribunale

50.
    Ai sensi della regola 49 del regolamento n. 2868/95 un ricorso è ammissibile solo se soddisfa le condizioni cumulative enunciate agli artt. 57-59 del regolamento n. 40/94.

51.
    Orbene, a tenore dell'art. 59, ultima frase, del regolamento n. 40/94, «entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

52.
    Nel caso di specie è certo che la ricorrente ha presentato un ricorso il 30 novembre 1999 senza esporne i motivi e che essa ha anche pagato la tassa di ricorso. E' però del pari certo che essa ha presentato la memoria scritta con i motivi del ricorso solo il 10 febbraio 2000, mentre la decisione della divisione di opposizione le era stata notificata l'8 ottobre 1999. Inoltre, come risulta dal fascicolo dell'UAMI, all'atto della notifica della registrazione del ricorso, cioè il 19 dicembre 1999, l'UAMI ha richiamato la sua attenzione sul fatto che una memoria scritta con i motivi del ricorso doveva essere presentata entro quattro mesi a partire dalla notifica della decisione della divisione di opposizione.

53.
    Tuttavia il ricorso del 30 novembre 1999 non contiene i motivi del ricorso stesso. Essi non sono stati precisati, fosse solo brevemente, nel corpo medesimo dell'atto introduttivo, ma sono stati oggetto di rinvio ad una corrispondenza ulteriore. Il ricorso è soltanto un formulario dell'UAMI che contiene unicamente le informazioni di base circa la ricorrente e la decisione impugnata. Va anche rilevato che tale formulario prevede espressamente che i motivi del ricorso vanno allegati o prodotti ulteriormente. Dato che l'invio della memoria scritta con i motivi del ricorso è stato effettuato oltre il termine di cui all'art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso della ricorrente va ritenuto come depositato senza i motivi del ricorso, poiché questi ultimi costituiscono una condizione di ammissibilità del ricorso stesso.

54.
    In considerazione dell'art. 59 del regolamento n. 40/94 l'argomento della ricorrente secondo cui la memoria scritta con i motivi del ricorso non è una condizione di ammissibilità del ricorso non può quindi essere accolto.

55.
    Anche il secondo motivo deve quindi essere dichiarato infondato e, pertanto, dev'esserlo il ricorso nella sua integralità.

Sulla proposta di audizione di testimone

56.
    Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni non occorre sentire la sig.ra S. come testimone, perché il Tribunale ha potuto utilmente pronunciarsi sul fondamento delle conclusioni, motivi ed argomenti sviluppati durante la fase scritta ed in base ai documenti prodotti.

Sulle spese

57.
    A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è soccombente, occorre condannarla alle spese esposte dall'UAMI e dall'interveniente conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili
Mengozzi
Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.