Ricorso presentato il 19 giugno 2006 - Estancia Piedra / UAMI - Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)
(Causa T-160/06)
Lingua di redazione del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Estancia Piedra SL (Toro, Spagna) (Rappresentante: B. Cordery, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Franciscan Vineyards Inc. (St. Helena, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 28 marzo 2006 (procedimento R 361/2005-2);
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio figurativo "ESTANCIA PIEDRA" per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche) - Marchio comunitario n. 1 894 831
Tiolare del marchio comunitario: la ricorrente
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Franciscan Vineyards Inc.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: marchio denominativo comunitario "ESTANCIA" per prodotti delle classi 29, 30 e 33 (carne, pesce, caffè, the, bevande alcoliche...)
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: in primo luogo, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, essendo stata affermata la possibilità di confusione tra il marchio anteriore ed "ESTANCIA PIEDRA". In secondo luogo, violazione delle norme procedimentali, poiché la commissione di ricorso avrebbe accolto, secondo la ricorrente, una nomina invalida e tardiva dei propri rappresentanti da parte della Franciscan Vineyards, ed avrebbe illegittimamente prorogato il termine a disposizione della Franciscan Vineyards per depositare tale procura.
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