Language of document : ECLI:EU:T:2006:226





Ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2006 – BA.LA. di Lanciotti Vittorio e a. / Commissione

(Causa T-163/06 R)

«Procedimento sommario — Ricevibilità del ricorso principale — Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10-12)

2.                     Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Difetto di pertinenza — Limiti (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1, primo comma) (v. punti 14, 16)

3.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno gravo e irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36-38)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), nonché dei ‘considerando’ 28-31 e 250-252, del regolamento (CE) della Commissione 23 marzo 2006, n. 553, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, p. 3), nella parte in cui si escludono le calzature per bambini dalle misure anti-dumping introdotte dal regolamento di cui trattasi

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.