Language of document : ECLI:EU:T:1998:207

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

15 settembre 1998 (1)

«Aiuti di Stato - Art. 93, n. 2, del Trattato CE -

Comunicazione di avvio del procedimento - Aiuti non espressamente menzionati- Aiuti alle imprese situate in regioni depresse - Ristrutturazione - Recuperodell'aiuto - Termine di prescrizione»

Nelle cause riunite T-126/96 e T-127/96,

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM), società di diritto italiano, in liquidazione,con sede in Bari,

Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), società didiritto italiano, in liquidazione, con sede in Roma,

con gli avv.ti Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, 36, placedu Grand Sablon, Bruxelles,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori PaulNemitz e Lucio Gussetti, membri del servizio giuridico, e Enrico Altieri, funzionarionazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori PaulNemitz e Paolo Stancanelli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, condomicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membrodel servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettorepresso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e KareenRispal-Bellanger, vicedirettore presso la stessa direzione, nonché dai signori Jean-Marc Belorgey e Frédérik Million, chargés de mission presso la stessa direzione,e Gautier Mignot, segretario degli affari esteri presso il medesimo ministero, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sededell'ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,

e

Manoir industries SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avvocatoBernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avvocato Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione dellaCommissione 29 maggio 1996, 96/614/CE, relativa a taluni interventi pubbliciprevisti dall'Italia in favore della Breda Fucine Meridionali SpA (GU L 272, pag.46), con cui sono stati dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comunegli aiuti di Stato concessi dal governo italiano alla società Breda Fucine MeridionaliSpA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts,A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine delle controversie

1.
    La società Breda Fucine Meridionali (in prosieguo: la «BFM»), fondata nel 1961,svolge attività di fonderia di seconda fusione. Essa è soprattutto specializzata nellafornitura di materiale ferroviario e, in particolare, di cuori in acciaio per incroci.Essa ha sede in Bari, nel Mezzogiorno italiano, in una delle regioni che possonoeventualmente beneficiare di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 92, n. 3,lett. a), del Trattato CE.

2.
    Sino alla fine del 1986 la BFM era controllata da due società (Oto Melara SpA eBreda Meccanica Bresciana SpA) che, secondo quanto da essa asserito, operavanonel settore della difesa. All'epoca la BFM avrebbe compiuto una serie diinvestimenti soprattutto nei settori della difesa, del nucleare e dell'energia.L'appartenenza della BFM al settore della difesa è tuttavia contestata dallaconvenuta. Dal 1987 la BFM è controllata dalla Finanziaria Ernesto Breda (inprosieguo: la «FEB»), a sua volta di proprietà della holding statale Entepartecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (in prosieguo: l'«EFIM»).

3.
    Con il decreto legge 18 luglio 1992, n. 340, reiterato con il decreto legge 14 agosto1992, n. 362 (in prosieguo: il «decreto legge n. 362/92»), il governo italiano haposto l'EFIM in liquidazione con effetto dalla stessa data. Il processo diliquidazione era stato disciplinato da una serie di decreti legge, tra cui il decretolegge 20 ottobre 1992, n. 414 (in prosieguo: il «decreto legge n. 414/92»), ed ildecreto legge 19 dicembre 1992, n. 487 (in prosieguo: il «decreto legge n. 487/92»),convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 1993, n. 33 (in prosieguo: la«legge n. 33/1993»). Il detto processo di liquidazione è stato accompagnato damisure di aiuto che non sono state notificate dalle autorità italiane. Con decisione23 dicembre 1992, notificata alle autorità italiane il 24 febbraio 1993, laCommissione ha quindi avviato, segnatamente con riguardo ai decreti leggen. 362/92 e n. 414/92, il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato(Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEEindirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti che ilgoverno italiano ha deciso di concedere a EFIM; GU C 75, pag. 2). Con decisione26 gennaio 1993, comunicata al governo italiano il 10 marzo successivo, taleprocedimento è stato poi esteso, in particolare, al decreto legge n. 487/92(Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEEindirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad un aiuto che ilgoverno italiano ha deciso di concedere a EFIM; GU C 78, pag. 4). Con decretodel ministro del Tesoro italiano 21 gennaio 1995, l'EFIM è stata posta inliquidazione amministrativa coatta. Tale procedimento si è chiuso definitivamentecon decisione 27 dicembre 1996. Anche la FEB è stata posta in liquidazioneamministrativa coatta con decreto del ministro del Tesoro italiano 11 marzo 1994.

4.
    Il 5 ottobre 1994 un'impresa francese concorrente della BFM, la società Manoirindustries (in prosieguo: la «Manoir»), ha denunciato alla Commissione gli aiutierogati dallo Stato italiano alla BFM. Con lettera del 17 ottobre seguente laCommissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni in merito aidetti interventi.

5.
    Alla luce delle informazioni raccolte la Commissione è giunta segnatamente allaconclusione che, tra il 1985 ed il 1994, la FEB e l'EFIM erano intervenute a varieriprese a sostegno della BFM, provvedendo alla sua ricapitalizzazione e allacompensazione delle perdite subite e concedendole prestiti, e che la BFM avevapotuto proseguire la propria attività sfuggendo alla liquidazione grazie, tra l'altro,ad una disposizione speciale contenuta nella legge n. 33/1993.

6.
    Avendo incontrato serie difficoltà nell'accertare se le misure di cui trattasi fosserocompatibili con il mercato comune, la Commissione ha informato il governoitaliano, con lettera 10 marzo 1995, in ordine al proprio intendimento di avviare,con riguardo alle menzionate misure, il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, delTrattato CE, invitando il governo medesimo a presentare le proprie osservazioni.Il 3 maggio 1995 il governo italiano ha replicato a tale lettera sottolineando che leosservazioni formulate dalla Commissione erano vaghe ed imprecise, in quanto nonfornivano alcuna indicazione concreta in ordine all'importo dell'aiuto di cui trattasi.Ha tuttavia respinto le asserzioni della Commissione.

7.
    Con lettera 12 settembre 1995 la Commissione ha invitato le autorità italiane atrasmetterle i bilanci della BFM con riguardo agli esercizi dal 1985 al 1994.

8.
    Con la comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, indirizzata aglialtri Stati membri ed ai terzi interessati, concernente l'aiuto concesso dal governoitaliano in favore di BFM (GU 1995, C-293, pag. 8; in prosieguo: la«comunicazione di avvio del procedimento»), la Commissione ha informato gli Statimembri ed i terzi interessati in ordine all'instaurazione del procedimento previstodalla detta disposizione.

9.
    Al sesto capoverso di tale comunicazione la Commissione afferma in particolarequanto segue:

«Dal fascicolo risulta (...) che, da un lato, EFIM avrebbe finanziato BFM per unimporto di 52 Mrd di LIT e, dall'altro, che le banche hanno concesso a BFMprestiti per circa 10 Mrd di LIT italiane assistiti da garanzia dello Stato italiano.Infine si rileva che grazie alla legge ad hoc prevista per la procedura di liquidazionedi EFIM, BFM non è stata posta in liquidazione benché normalmente laliquidazione di un'impresa madre comporti sempre la liquidazione delle filiali.Inoltre BFM è riuscita a mantenersi sul mercato evitando lo scioglimento grazie aduna seconda disposizione ad hoc contenuta nell'articolo 7, comma 2, della legge[n. 33/1993], che si applica esclusivamente alle imprese controllate dall'EFIM.Questa disposizione costituisce una deroga alle regole imperative dell'articolo 2448del Codice civile italiano che prevede, fra le cause di scioglimento della società, lariduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale (200 Mio di LIT)(...)».

10.
    Al successivo decimo capoverso la Commissione rileva inoltre che:

«BFM ha registrato perdite notevoli negli ultimi tre anni e (...) il suo indebitamentoequivale ormai al quintuplo del suo capitale sociale. Infatti vi è motivo di ritenereche BFM sia riuscita a mantenersi sul mercato in questione grazie esclusivamenteagli interventi pubblici di cui ha beneficiato, ossia i finanziamenti concessidall'EFIM e dalla Finanziaria Ernesto Breda, nonché le garanzie prestate dalloStato italiano nei riguardi dei fornitori e dei creditori di BFM».

11.
    Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha in effetti ritenuto che, altermine dell'esercizio 1993, l'indebitamento totale della BFM ammontasse a 88,7miliardi di LIT a fronte di un capitale sociale di 17 miliardi di LIT.

12.
    Dopo aver proceduto ad una analisi della situazione, la Commissione ha conclusoprovvisoriamente che «le misure a favore di BFM adottate dallo Stato italiano, inparticolare, la non applicazione delle norme generali in materia di liquidazione escioglimento delle società, nonché la garanzia dei debiti di BFM e le misureadottate dalla [EFIM] nonché dalla [FEB], in particolare sotto forma difinanziamenti e garanzie, hanno permesso a BFM di mantenersi sul mercatoartificiosamente e devono di conseguenza essere considerate aiuti di Stato chefalsano la concorrenza sul mercato in questione» (dodicesimo capoverso dellacomunicazione di avvio del procedimento). La Commissione ha poi nuovamentesottolineato di avere incontrato serie difficoltà per stabilire «se gli aiuti in causa,in particolare la garanzia da parte dello Stato italiano dei debiti di BFM, ifinanziamenti e le garanzie concessi a favore di BFM dall'EFIM e dalla [FEB], lanon applicazione nei riguardi di BFM delle norme del codice civile italiano inmateria di liquidazione e scioglimento delle società nonché ogni altro interventopubblico di cui possa aver beneficiato BFM siano compatibili con il mercatocomune» (sedicesimo capoverso della comunicazione di avvio del procedimento).

13.
    Le osservazioni comunicate alla Commissione dalla Manoir e dal governo tedesco,rispettivamente con lettere 21 novembre 1995 e 6 novembre 1995, sono statetrasmesse al governo italiano con lettera 31 gennaio 1996. Il detto governo non siè espresso in merito a tali osservazioni.

14.
    Il 27 febbraio 1996 ha avuto luogo una riunione nel corso della quale la BFM haillustrato la propria posizione ai rappresentanti della direzione generale«Concorrenza» della Commissione. Questi ultimi hanno chiesto una relazionecontabile relativamente alla situazione economica e finanziaria della BFM in cuifossero indicati ampi dettagli sugli elementi forniti. Il 4 aprile 1996 le autoritàitaliane hanno trasmesso alla Commissione la relazione richiesta.

15.
    Il 29 maggio 1996 la Commissione ha emanato la decisione 96/614/CE, relativa ataluni interventi pubblici previsti dall'Italia in favore di BFM SpA (GU L 272, pag.46; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16.
    L'art. 1 della decisione impugnata così recita:

«Le misure di aiuto di Stato di cui ha beneficiato BFM, e cioè:

a)    i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 Mrd di [LIT], piùprecisamente per 7 Mrd nel 1986 e per 5 Mrd nel 1987;

b)    i ripianamenti delle perdite per 50,8 Mrd di [LIT], in particolare 7,1 Mrdnel 1985, 11,2 Mrd nel 1987, 3,9 Mrd nel 1988, 11,6 Mrd nel 1990, 17 Mrdnel 1991;

c)    i finanziamenti accordati a BFM dalla [FEB] e dall'EFIM, tradottisi in unindebitamento di BFM nei confronti delle due società madri di 63 Mrd di[LIT];

d)    l'articolo 7, comma 2, della legge n. 33/1993, quale prorogato dal decretodel 24 gennaio 1996, in quanto esso ha permesso a BFM d'astenersi dalrimborso dei debiti pubblici e verso imprese pubbliche, compresi i debiticontratti da BFM presso istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di restareoperativa senza rimborsare gli aiuti pubblici da dichiarare incompatibili esenza essere sciolta;

e)    le disposizioni della legge n. 33/1993 nella misura in cui esse hannopermesso a BFM di beneficiare della sospensione del rimborso dei crediticoncessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche Isveimer ed IMI perl'ammontare di 6 609 milioni di LIT,

sono illegittime in quanto non sono state notificate alla Commissionepreventivamente alla loro concessione in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3,del Trattato CE.

Esse sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 delTrattato CE».

17.
    La decisione prevede, all'art. 2, che l'Italia è tenuta a procedere al recupero degliaiuti versati alla BFM, maggiorati degli interessi decorrenti dal giorno della loroerogazione sino alla data del rimborso. Ai sensi dell'art. 3 della decisionemedesima, l'Italia deve infine sospendere immediatamente e disapplicare, neiconfronti della sola BFM, le disposizioni relative alla proroga del regimederogatorio al diritto comune per quanto concerne i debiti pubblici ed i debiti neiconfronti di imprese pubbliche, nonché le disposizioni relative alla sospensione delrimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziari pubbliche.

18.
    La BFM è stata posta in liquidazione amministrativa coatta il 21 agosto 1996. Si èproceduto alla vendita per asta pubblica ed i beni della BFM sono stati ceduti dalcommissario liquidatore all'acquirente Finmeccanica.

Il procedimento

19.
    Ciò premesso, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1996,la BFM e l'EFIM hanno proposto i ricorsi in oggetto, registrati rispettivamente coni numeri di ruolo T-126/96 e T-127/96.

20.
    Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 18dicembre 1996 ed il 30 gennaio 1997, la Manoir e la Repubblica francese hannochiesto di intervenire a sostegno della convenuta in entrambe le cause.

21.
    Con telefax pervenuti alla cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 1997, laRepubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti in entrambele cause.

22.
    Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 1997, lericorrenti in entrambe le cause hanno chiesto il trattamento riservato, nei confrontidella Repubblica francese e della Manoir, di talune informazioni contenute nei lorofascicoli.

23.
    Con ordinanze 11 marzo 1997 il presidente del Tribunale ha respinto le istanzed'intervento della Repubblica italiana, in quanto tardive.

24.
    Con ordinanze 16 luglio 1997 il presidente del Tribunale, da un lato, ha accolto leistanze di intervento della Repubblica francese e della Manoir a sostegno dellaconvenuta in entrambe le cause e, dall'altro, ha parzialmente accolto le domandedi trattamento riservato presentate dalle ricorrenti.

25.
    Con ordinanza 30 settembre 1997 sentite le parti, il presidente del Tribunale hadisposto la riunione delle cause T-126/96 e T-127/96 ai fini della fase orale delprocedimento e della sentenza.

26.
    Le parti intervenienti hanno depositato le rispettive memorie d'intervento il 15ottobre 1997.

27.
    Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 1997 laCommissione ha rinunciato a presentare osservazioni con riguardo a tali memorie.Le ricorrenti hanno invece presentato le loro osservazioni in ordine alle memoried'intervento il 16 febbraio 1998. La fase scritta del procedimento si è chiusa in taledata.

28.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha apertola fase orale. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto aiquesiti orali posti dal Tribunale all'udienza del 26 maggio 1998. Nell'ambito dimisure di organizzazione del procedimento il Tribunale ha invitato le parti afornirgli talune informazioni.

Conclusioni delle parti

29.
    La BFM conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare in tutto o, subordinatamente, in parte la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

30.
    L'EFIM conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare in tutto o, subordinatamente, in parte la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

31.
    La Commissione conclude, in entrambe le cause, che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

32.
    Il governo francese aderisce alle conclusioni della Commissione e conclude inoltreche il Tribunale voglia respingere il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti.

33.
    La Manoir conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese, ivi comprese quelle inerentiall'intervento.

Nel merito

34.
    Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno delle loro domande. Il primomotivo, suddiviso in due capi, attiene, da un lato, alla violazione dei dirittiprocedurali delle ricorrenti, in quanto, sostanzialmente, la decisione impugnatadichiara incompatibili con il mercato comune provvedimenti non indicati nellacomunicazione di avvio del procedimento, e, dall'altro, alla violazione dell'obbligodi motivazione. Il secondo motivo attiene alla violazione dei principi della certezzadel diritto e della tutela del legittimo affidamento nonché all'inosservanza deltermine di prescrizione di cinque anni. Il terzo motivo riguarda la violazionedell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto la Commissione non avrebbe provato chei provvedimenti contestati costituiscano aiuti di Stato. Il quarto motivo vertesull'erronea applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato. Il quintomotivo, infine, attiene all'illegittimità dell'art. 2 della decisione impugnata. Ilsecondo ed il quinto motivo, che, sostanzialmente, riguardano il periodo di tempointercorso tra la concessione degli aiuti contestati e la loro censura da parte dellaCommissione nella decisione impugnata, saranno esaminati congiuntamente.

Sul primo capo del primo motivo, relativo alla violazione dei diritti procedurali

Argomenti delle parti

35.
    Le ricorrenti osservano che la Commissione si è limitata a indicare, nellacomunicazione di avvio del procedimento, che la BFM aveva ricevuto finanziamentida parte dell'EFIM per un importo di 52 miliardi di LIT e prestiti garantiti dalloStato per un importo di 10 miliardi di LIT, senza alcun riferimento ad altri presuntiapporti di risorse finanziarie o alle date in cui questi sarebbero stati effettuati. Lericorrenti sottolineano che la Commissione non ha quindi menzionato in alcunmodo nella detta comunicazione la maggior parte degli aiuti censurati nelladecisione impugnata.

36.
    Contestando, per la prima volta nella decisione finale, aiuti precedentemente noncensurati, la Commissione avrebbe violato, da un lato, il diritto di difesa dellericorrenti e, dall'altro, la ratio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, delTrattato, il cui scopo consisterebbe, tra l'altro, nel dare allo Stato membro e alleimprese de quibus nonché agli altri Stati membri e agli ambienti interessati lapossibilità di farsi sentire.

37.
    Le ricorrenti aggiungono che il divieto di modificare, nella decisione finale, gliaddebiti formulati nella comunicazione di avvio del procedimento, e a maggiorragione di aggiungerne di nuovi, costituisce elemento comune a tutti gli analoghiprocedimenti contemplati dal diritto comunitario.

38.
    Ciò premesso, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata almeno nella parteriguardante gli asseriti aiuti non espressamente contestati nella comunicazione diavvio del procedimento.

39.
    La Commissione deduce, anzitutto, l'irricevibilità delle censure relative allacomunicazione di avvio del procedimento, in quanto le ricorrenti non avrebberoproposto ricorso avverso il detto atto impugnabile che esprimeva valutazionidefinitive in ordine alla natura degli aiuti (v. sentenza della Corte 30 giugno 1992,causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117).

40.
    La Commissione sottolinea di aver delimitato, al sedicesimo capoverso dellacomunicazione di avvio del procedimento, l'oggetto dell'inchiesta in modo daricomprendere tutti gli interventi del settore pubblico di cui la BFM avessebeneficiato (v. supra, punto 12, in fine).

41.
    La Commissione osserva che, in ogni caso, richiedendo, a mezzo telefax del 1°dicembre 1994, da un lato, al liquidatore dell'EFIM di produrre «tutti gli elementinecessari alla chiarificazione del caso» e, dall'altro, alle autorità italiane di fornirei bilanci relativi agli ultimi dieci esercizi, nonché inviando alle autorità italiane copiadelle osservazioni della Manoir e del governo tedesco e invitandole a formulareosservazioni in merito, essa ha precisato l'oggetto della propria inchiesta. Del resto,la BFM e l'EFIM sarebbero state perfettamente a conoscenza di tutti gli aiuti dicui avevano beneficiato.

42.
    Le ricorrenti replicano che un ricorso avverso una comunicazione di avvio delprocedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato è ammissibile solamentenell'ipotesi in cui la Commissione abbia erroneamente qualificato l'aiuto esistentecome nuovo. Non ricorrendo nella specie tale ipotesi, le censure dedotte avversola comunicazione di avvio del procedimento sarebbero ricevibili.

Giudizio del Tribunale

43.
    Per quanto attiene, anzitutto, alla ricevibilità del motivo in esame, è certamentevero che una decisione con cui venga avviato il procedimento previsto dall'art. 93,n. 2, del Trattato produce effetti giuridici e costituisce quindi un atto impugnabilequando implica la qualifica dell'aiuto come esistente o come nuovo e la scelta dellenorme procedurali applicabili (v. sentenza Spagna/Commissione, precedentementecitata, punti 17, 20 e 24). Tuttavia solamente in tale ipotesi esso può costituire unatto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Nella menzionata sentenza laCorte ha infatti affermato che il suo sindacato non verteva sulla valutazioneeffettuata dalla Commissione, nella comunicazione di avvio del procedimento, inordine alla compatibilità dell'aiuto con il Trattato (v. punto 10 della sentenza). Ilmotivo è quindi ricevibile.

44.
    E' giurisprudenza costante che la Commissione, quando un primo esame l'abbiaconvinta dell'incompatibilità di un aiuto statale con il Trattato o non le abbiaconsentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilitàdi tale aiuto con il mercato comune, è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari ead avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (v., inparticolare, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P,Commissione/Sytraval e a., Racc. pag. I-1719, punto 39).

45.
    Dall'art. 93, n. 2, del Trattato emerge infatti che la Commissione decide «dopoaver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni». La Corte ha giàavuto modo di affermare che la comunicazione di avvio del procedimento serveall'unico scopo di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte adilluminare la Commissione circa il suo successivo comportamento (sentenza dellaCorte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto19).

46.
    Si deve rilevare, in questa fase, che i provvedimenti contestati nella specie non sonostati notificati alla Commissione prima della loro attuazione, contrariamente aldettato dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Il Tribunale ricorda, al riguardo, che la ratiodi tale obbligo di notificazione consiste nel garantire alla Commissione la possibilitàdi esercitare, tempestivamente e nell'interesse generale delle Comunità, il suocontrollo su ogni progetto mirante a istituire o modificare aiuti (sentenza dellaCorte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307,punto 17).

47.
    Deve essere respinto, a tale riguardo, l'argomento dedotto dalle ricorrenti secondocui un provvedimento produttivo esattamente degli stessi effetti sulla situazionegiuridica e finanziaria della BFM dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 33/1993,vale a dire nella specie il decreto legge n. 414/92, sarebbe stato già notificato allaCommissione e da questa implicitamente approvato. La Commissione ha infattirilevato, nell'ambito dell'istruttoria della pratica relativa agli aiuti che l'Italia avevadeciso di concedere all'EFIM, che la trasmissione da parte delle autorità italianedi una copia del decreto legge n. 414/92 non poteva essere considerata qualenotificazione valida, atteso che non conteneva alcun riferimento esplicito all'art. 93,n. 3, del Trattato e che non era stata presentata al segretariato generale, con laconseguenza che i provvedimenti di cui trattasi dovevano essere considerati comenon notificati (v. comunicazione della Commissione punto 1, capoversi ottavo-decimo).

48.
    A ciò si aggiunge che le autorità italiane hanno omesso di fornire taluneinformazioni che la Commissione aveva loro richiesto, il 17 ottobre 1994, prima diavviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato (v. supra, punto 4). LaCommissione è stata quindi obbligata ad attenersi, in quella fase, alle soleinformazioni fornite dall'autrice della denuncia.

49.
    Ciò premesso, e considerata in particolare l'assenza di una previa notificazione, ilTribunale ritiene che la Commissione non abbia potuto disporre, al momentodell'avvio del procedimento, di una visione esatta dei provvedimenti di aiuti statalidi cui aveva beneficiato la BFM. Non è quindi censurabile il fatto che, nellacomunicazione di avvio del procedimento, la Commissione abbia messo indiscussione, in termini generici, oltre all'art. 7, secondo comma, della leggen. 33/1993, «i finanziamenti concessi dall'EFIM e dalla [FEB], nonché le garanzieprestate dallo Stato italiano nei riguardi dei fornitori e dei creditori di BFM» (v.supra, punto 10) e «le misure adottate dalla (...) EFIM nonché dalla (...) [FEB], inparticolare sotto forma di finanziamenti e garanzie» (v. supra, punto 12). Peraltro,il riferimento al carattere reiterato delle misure di aiuto (v., in particolare, ildecimo capoverso della comunicazione di avvio del procedimento) ha sicuramenteconsentito agli interessati di comprendere che l'inchiesta della Commissione vertevasu tutte le misure di aiuto poste in essere nel corso degli anni precedenti.

50.
    Il Tribunale ritiene in ogni caso che gli aiuti cui si riferisce la decisione impugnata(v. supra, punto 16), vale a dire i conferimenti di capitale, i conferimenti di fondidiretti al ripiano delle perdite, i finanziamenti concessi alla BFM dalla FEB edall'EFIM, l'art. 7, secondo comma, della legge n. 33/1993, che consentiva inparticolare alla BFM di mantenere il proprio stato di indebitamento nei confrontidi enti pubblici e di istituzioni finanziarie pubbliche, nonché le disposizioni dellalegge n. 33/1993, nella misura in cui hanno consentito alla BFM di sospendere ilrimborso dei prestiti concessi da istituzioni finanziarie pubbliche, presentinoincontestabilmente la stessa natura delle misure contestate nella comunicazione diavvio del procedimento, richiamate al punto precedente.

51.
    In considerazione delle particolari circostanze della specie - tra cui, segnatamente,l'omessa notificazione degli aiuti e la mancanza di un piano di ristrutturazione (v.supra, punto 46 e, infra, punti 87 e 88), il fatto che l'importo esatto degli aiuti siastato precisato solo nella decisione finale resta irrilevante, atteso che la loro precisaquantificazione era anzitutto necessaria ai fini della determinazione dell'importodelle somme da restituire. Parimenti, legittimamente la Commissione ha potutoprecisare nella decisione finale gli anni cui si riferivano le misure di aiuto, avendopotuto individuare i momenti in cui queste sono state attuate solamente con lalettura dei bilanci della BFM prodotti su richiesta della Commissione medesima nelcorso dell'inchiesta.

52.
    Del resto, la BFM non poteva certo ignorare le misure statali di cui avevabeneficiato nel corso dei detti anni.

53.
    Infine, considerato che la comunicazione di avvio del procedimento ha descritto inmodo sufficientemente informativo gli aiuti che, successivamente, nella decisionefinale sono stati ritenuti illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, ilTribunale ne deduce che la comunicazione di avvio del procedimento hadebitamente messo in grado gli interessati, tra cui la BFM e l'EFIM, di presentareutilmente le proprie osservazioni.

54.
    Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo capo del primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

55.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è viziata da gravi carenze dimotivazione in particolare con riguardo alla natura di aiuto statale degli interventidi cui trattasi nonché alla compatibilità dei medesimi con il mercato comune, il cheavrebbe avuto diretta influenza sullo sviluppo del ragionamento svolto dallaCommissione e sulla coerenza logica della decisione, impedendo alle ricorrenti dicogliere le ragioni alla base dell'atto.

56.
    La Commissione ritiene che tale censura debba esser parimenti respinta.

Giudizio del Tribunale

57.
    L'obbligo incombente alle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 190 del Trattatodi motivare le loro decisioni mira a consentire al giudice comunitario di esercitareil suo sindacato di legittimità e all'interessato di conoscere le giustificazioni delprovvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e verificare se la decisionesia o meno fondata (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996,causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 161).

58.
    Nella decisione impugnata la motivazione appare, complessivamente, esposta inmodo sufficiente per fornire una base all'art. 1 della decisione medesima, a terminidel quale gli interventi di cui trattasi costituiscono aiuti di Stato illegittimi edincompatibili con il mercato comune. Nella decisione non si riscontra mancanza dicoerenza, in quanto la Commissione ha sufficientemente spiegato che ogni singoloconferimento di fondi aveva consentito alla BFM di mantenersi sul mercatomalgrado la sua evidente mancanza di redditività sin dalla sua creazione enonostante il fatto che il capitale sociale iniziale fosse stato, già da lungo tempo,assorbito dalle perdite. La Commissione ha parimenti spiegato in termini sufficientii motivi per i quali ha ritenuto che il regime speciale non presentassegiustificazione. Essa ha infine spiegato che le norme comunitarie impongono ilrecupero degli aiuti ed ha così motivato gli artt. 2 e 3 della decisione, a termini deiquali devono essere eliminati gli effetti derivanti dagli aiuti medesimi.

59.
    Ciò premesso, il secondo capo del primo motivo non può essere accolto.

60.
    Conseguentemente, il primo motivo deve essere respinto in toto.

Sul secondo e sul quinto motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dei principidella certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e al mancato rispettodel termine quinquennale di prescrizione nonché all'illegittimità dell'art. 2 delladecisione impugnata

Argomenti delle parti

61.
    Nell'ambito del secondo motivo le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che laCommissione, estendendo le proprie valutazioni giuridiche dal 1995 ad atti erapporti risalenti in parte sino al 1985, ha violato i principi della certezza del dirittoe della tutela del legittimo affidamento. Infatti, una decisione che dichiaril'illegittimità e l'incompatibilità di aiuti così remoti nel tempo potrebbe produrreeffetti gravi ed ingiustificati sulla certezza dei rapporti giuridici ed economici. Insecondo luogo, la Commissione non avrebbe rispettato il termine di prescrizione,il quale, per analogia a quanto stabilito in altre materie, dovrebbe avere durataquinquennale.

62.
    Nell'ambito del quinto motivo, relativo all'illegittimità dell'art. 2 della decisioneimpugnata, le ricorrenti sostengono che l'obbligo di procedere al recupero degliaiuti versati, dettato da tale articolo, si pone parimenti in contrasto con i principidella certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e della prescrizione,nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

63.
    Conseguentemente, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata debba essereannullata, quanto meno nella parte riguardante pretesi aiuti posti in essere più dicinque anni prima della comunicazione di avvio del procedimento.

64.
    La Commissione sottolinea che le sue iniziative nel settore degli aiuti statali nonsono assoggettate da alcuna norma a termini di prescrizione o di decadenza. A suoparere, le ricorrenti non potrebbero nemmeno richiamarsi ai principi invocati nellaspecie.

65.
    Il recupero costituirebbe peraltro la logica conseguenza della dichiarazione diillegittimità dell'aiuto concesso (sentenza della Corte 21 marzo 1990, causaC-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 66). In particolare, ilripristino della situazione ex ante prescritto dall'ordine di restituzione implicanecessariamente che quest'ultimo si estenda anche alla ripetizione degli interessisulle somme concesse maturati dalla data dell'erogazione (sentenza del Tribunale8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 96-103).

66.
    Il governo francese riconosce che il rispetto dei principi della certezza del dirittoe della tutela del legittimo affidamento possa far sì, in presenza di determinatipresupposti, che una decisione che dichiari l'illegittimità o l'incompatibilità di unaiuto statale con il mercato comune non possa più essere emanata una voltatrascorso un determinato periodo di tempo. In mancanza di un termine diprescrizione fissato dal legislatore comunitario, sarebbe preferibile esaminare casoper caso se il principio della certezza del diritto sia stato rispettato. L'applicazionedi tale principio non dovrebbe in ogni caso incoraggiare gli interessati a violare ledisposizioni dell'art. 93 del Trattato. Quanto al caso di specie, il governo franceseritiene che le ricorrenti non possano far valere un termine di prescrizione.

Giudizio del Tribunale

67.
    Si deve anzitutto rilevare che, a tutt'oggi, non è stato fissato dal legislatorecomunitario nessun termine di prescrizione in materia di azioni della Commissioneriguardanti aiuti statali non notificati. Orbene, in via di principio, un termine diprescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto,deve essere fissato previamente dal legislatore comunitario (v., ad esempio,sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione,Racc. pag. 661, punti 19 e 20, e 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione,Racc. pag. 619, punti 47 e 48, e sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781, punto 68).

68.
    Peraltro, non è possibile applicare in via analogica né il termine fissato dalregolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo allaprescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasportie della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), néquello previsto dall'art. 43 dello Statuto CE della Corte, che stabilisce un terminedi prescrizione per l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dellaComunità.

69.
    Si deve poi ricordare che le misure di cui trattasi non sono state notificate allaCommissione. Come dedotto dal governo francese, il beneficiario di un aiuto puòfare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla legittimità dell'aiutostesso qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto dell'art. 93 del Trattato(sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania,Racc. pag. I-3437, punto 17, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95,Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 48). Inoltre, uno Stato membro nonpuò in alcun modo trarre beneficio dalle conseguenze del proprio inadempimentodell'obbligo di notificazione prescritto dall'art. 93, n. 3, del Trattato (sentenzaFrancia/Commissione, citata, punto 11).

70.
    Per tali ragioni e considerato che non è stata provata la sussistenza di circostanzeeccezionali, i due motivi devono quindi essere respinti.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto laCommissione non avrebbe dimostrato la natura di aiuto degli interventi di cui trattasi

Argomenti delle parti

71.
    Le ricorrenti ritengono che gli interventi contestati non costituiscano aiuti ai sensidell'art. 92, n. 1, del Trattato. Si tratterebbe di investimenti, da un lato, realizzabilida parte di un investitore privato e, dall'altro, giustificati nell'ambito del piano diristrutturazione e diretti a consentire il ripristino della vitalità dell'impresa nonchéla sua vendita alle migliori condizioni.

72.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver valutato gli interventi di cuitrattasi alla luce della situazione esistente nel momento in cui gli interventi stessisono stati effettuati. Esse ritengono infatti che, se la Commissione avesse preso inconsiderazione la possibile spiegazione di tali interventi nonché la situazione dellaBFM nel momento in cui tali misure pubbliche sono state poste in essere, ladecisione sarebbe risultata diversa ed a loro favorevole.

73.
    In proposito, le ricorrenti affermano in primo luogo che l'indebitamento risultantedagli oneri di gestione connessi con le esigenze operative della BFM nel settoredella difesa anteriormente al 1987 ha fortemente condizionato i risultati del periodosuccessivo. Peraltro, gli interventi effettuati durante il periodo in cui la BFMoperava per il settore della difesa sarebbero soggetti non già alla disciplina dell'art.92, bensì alla deroga di cui all'art. 223, n. 1, lett. b), del Trattato.

74.
    Quanto agli interventi successivi al 1987, essi potrebbero trovare spiegazione nella«politica di gruppo» perseguita dalla società controllante, dettata dall'esigenza disalvaguardare la reputazione e la credibilità del gruppo nonché il valoredell'investimento in precedenza effettuato. Infine, il regime previsto dall'art. 7,secondo comma, della legge n. 33/1993 (v. supra, in particolare punto 5) sarebbestato necessario al fine di garantire il risanamento e la ristrutturazione della BFMe le avrebbe consentito il ripristino della sua vitalità industriale.

75.
    Le ricorrenti rammentano che la Corte ha affermato, nella sentenza 14 novembre1984, Intermills/Commissione (causa 323/82, Racc. pag. 3809, punto 39), cheun'operazione che si traduca nel «pagamento di vecchi debiti, destinato a garantirela sopravvivenza di un'impresa, non ha necessariamente l'effetto di alterare lecondizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'art. 92,n. 3, del Trattato, qualora una siffatta operazione sia accompagnata, ad esempio,da un piano di riorganizzazione».

76.
    Esse sostengono che già nel settembre del 1984 la BFM aveva adottato un pianodi ristrutturazione e che il processo di risanamento si è svolto secondo i pianiprevisti dal 1985. Esse rammentano che nel 1988 il risultato economico eraprossimo all'equilibrio. Pur riconoscendo che la tendenza positiva si è interrotta nel1989 a causa di «fattori straordinari», esse sottolineano che, successivamente al1992, una nuova fase di ristrutturazione ha prodotto radicali riduzioni di capacitàe di mano d'opera e che una perizia evidenzia un netto miglioramento degliindicatori di gestione. Al momento dell'emanazione dell'impugnata decisione daparte della Commissione la BFM sarebbe stata, in realtà, un'impresa vitale.

77.
    La Commissione ritiene tale motivo infondato. Nella specie non le sarebbe statocomunicato alcun piano di ristrutturazione. Orbene, incomberebbe al destinatariodi una decisione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comunel'onere di provare che i provvedimenti contestati servono a risolvere i problemistrutturali dell'impresa beneficiaria dell'aiuto medesimo. In ogni caso, la durata- superiore a quattro anni - del regime di deroga di cui trattasi nella specie,istituito con la legge n. 33/1993, sarebbe stata eccessivamente lunga.

78.
    La Commissione sottolinea poi che la BFM non ha fatto mai registrare, dalla suacreazione, alcun utile. Ciò premesso, la condotta dell'EFIM e della FEB neiconfronti della BFM non potrebbe essere paragonata a quella di un investitoreordinario, nemmeno in una logica di salvataggio del gruppo, atteso che l'impresanon presentava alcuna seria prospettiva di redditività. Gli argomenti dedotti dallericorrenti sulle cause dell'indebitamento sarebbero peraltro privi di qualsiasipertinenza. Infatti, il giudizio della Commissione non sarebbe di ordine morale,bensì si limiterebbe a valutare la capacità dell'impresa di giungere, a breve termine,grazie alle misure di sostegno, ad operare in un regime di economia di mercato.

Giudizio del Tribunale

79.
    E' giurisprudenza costante che l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle autoritàpubbliche nel capitale di un'impresa può costituire aiuto di Stato se sussistono ipresupposti previsti dall'art. 92 del Trattato. Per stabilire se ciò si verifichi occorrevalutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato avrebbe effettuatoconferimenti di capitale di simile entità. La Corte ha precisato al riguardo che ilcomportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'interventodell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se nonè necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzionedella loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, devequantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppoimprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale,guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (v., in particolare, sentenzadella Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92,Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punti 20-22).

80.
    La Corte ha parimenti affermato che «il socio privato può ragionevolmenteconferire il capitale necessario per garantire la sopravvivenza dell'impresa che siatemporaneamente in difficoltà ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmentein grado di ridivenire redditizia. Deve quindi ammettersi che una società madrepossa parimenti, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle suesocietà controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività diquest'ultima nelle migliori condizioni (...). Tuttavia, quando i conferimenti dicapitale di un investitore pubblico prescindano da qualsiasi prospettiva diredditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92del Trattato» (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88,Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punti 21 e 22).

81.
    Prima di procedere all'analisi nel caso di specie, si deve ricordare che l'esame daparte della Commissione della questione se un determinato provvedimento possaessere considerato aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, poiché lo Stato nonavrebbe agito «come un operatore commerciale ordinario», implica unavalutazione economica complessa (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punti 10 e 11). Orbene, ègiurisprudenza costante che la Commissione, quando emana un atto contenentevalutazioni del genere, gode di un potere discrezionale e che il sindacatogiurisdizionale di tale atto deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle normerelative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatticonsiderati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifestonella valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere (v. sentenza29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, citata, punto 11, e sentenza AirFrance/Commissione, citata, punti 71 e 72). In particolare, non compete alTribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore delladecisione (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASSe AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 56).

82.
    Si deve anzitutto sottolineare che, come risulta dagli elementi del fascicolo, la BFMnon ha mai registrato alcun utile dalla sua creazione in poi. Le ricorrenti hannotuttavia sostenuto che nel 1988 il risultato economico del BFM era stato prossimoall'equilibrio e che, dopo un periodo difficile, si era potuto rilevare un nettomiglioramento degli indicatori di gestione e che la BFM era divenuta vitale,strutturalmente sana e capace di produrre utili. Orbene, nella decisione impugnatala Commissione ha affermato, senza essere contraddetta ex adverso, che

-    nel 1990 la BFM ha registrato perdite dell'ordine di 18 miliardi di LIT suun fatturato di 14,6 miliardi;

-    nel 1991 le perdite della BFM sono ammontate a 14 miliardi di LIT su unfatturato di 18,4 miliardi;

-    nel 1992 la BFM ha registrato perdite dell'ordine di 27,6 miliardi di LIT suun fatturato di 19,9 miliardi;

-    nel 1993 tali perdite sono lievitate sino a 36,1 miliardi di LIT, mentre ilfatturato è sceso a 14,7 miliardi, e che

-    nel 1994 le perdite della BFM hanno raggiunto la cifra di 13,8 miliardi diLIT su un fatturato di 20,6 miliardi;

-    nel 1995 le perdite sono aumentate a 15 miliardi di LIT su un fatturato di28,1 miliardi;

-    alla fine del 1994 l'indebitamento della BFM aveva superato gli 85 miliardidi LIT e corrispondeva, al momento dell'emanazione della decisioneimpugnata, al quintuplo del suo capitale sociale di 17 miliardi di LIT.

83.
    Il Tribunale ritiene inoltre che, se è pur vero che i conti della BFM erano, comeasserito dalle ricorrenti, «viziati da poste straordinarie ereditate dalle gestioniprecedenti», resta il fatto che le corrispondenti esposizioni debitorie dovevanoessere prese in considerazione nella valutazione della situazione economica efinanziaria dell'impresa che, secondo la perizia prodotta dalle ricorrenti stesse,appariva, senza fare distinzioni tra la gestione «ordinaria» e la gestione«straordinaria», «incontestabilmente precaria». Come sottolineato dallaCommissione nella decisione impugnata, per valutare la redditività dell'impresa sideve inoltre tener conto non solo del risultato di gestione, ma anche degli onerifinanziari che l'impresa deve normalmente sopportare. A tal riguardo, le ricorrentihanno riconosciuto, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, che il livellodegli ammortamenti e degli oneri finanziari della BFM era anormalmente elevatoe che, per poter considerare l'impresa vitale, occorreva prescindere dagli oneri«straordinari».

84.
    In questo contesto, infine, la Commissione non era tenuta, nell'esercizio dell'ampiopotere discrezionale che le compete in materia, ad attenuare il giudizio negativocui era pervenuta relativamente a tutte le misure contestate con la presa inconsiderazione dei pochi segnali e prospettive di miglioramento dedotti dallericorrenti, dato che questi potevano essere considerati insignificanti, se nonaddirittura creati artificiosamente, predisponendo conti separati per la «gestioneordinaria» rispetto alla situazione economica e finanziaria generale della BFM almomento degli interventi (v. sentenza della Corte 3 ottobre 1991, causa C-261/89,Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 14, e sentenza AirFrance/Commissione, citata, punto 98).

85.
    Di conseguenza, la Commissione è correttamente giunta alla conclusione che uninvestitore privato non avrebbe compiuto i conferimenti di capitale effettuati né glialtri interventi di finanziamento posti in essere dalle autorità italiane nella specie.

86.
    Il Tribunale considera, come ha ritenuto la Commissione nella decisione impugnata,che un investitore privato che intendesse procedere a finanziamenti e ad unaricapitalizzazione di ampiezza pari a quella del caso di specie pretenderebbe unpiano di ristrutturazione idoneo a rendere l'impresa redditiva.

87.
    Orbene, le ricorrenti hanno riconosciuto all'udienza che per il periodo successivoal 1987 non esisteva alcun piano di ristrutturazione concreto e dettagliato.

88.
    Per quanto attiene al periodo antecedente al 1987, è pacifico inter partes che ildocumento prodotto dalle ricorrenti su richiesta del Tribunale, intitolato «pianoquinquennale 1983-1987»; non è stato comunicato alla Commissione nell'ambitodel procedimento amministrativo. Il Tribunale ricorda che le ricorrenti non possonofar valer dinanzi al Tribunale un documento che non sia stato presentato allaCommissione nel corso della fase precontenziosa, atteso che la legittimità di unadecisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cuipoteva disporre la Commissione quando l'ha adottata (sentenza della Corte 26settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto33). Anche ammesso che potesse essere preso in considerazione, tale documentonon poteva chiaramente essere considerato, alla luce del suo contenuto, quale veroe proprio piano di ristrutturazione. Infatti, esso non prevedeva alcun particolareprovvedimento diretto a porre rimedio agli specifici problemi incontrati dalla BFM.Gli aiuti provenienti dai fondi pubblici non erano quindi connessi a misure diristrutturazione concrete e previste in un programma predisposto a tale fine,presupposto indispensabile perché un piano possa essere considerato quale pianodi ristrutturazione.

89.
    Infine, quanto all'argomento secondo cui gli interventi effettuati durante il periodoin cui la BFM avrebbe operato per il settore della difesa, vale a dire anteriormenteal 1986, non rientrerebbero nella sfera di applicazione dell'art. 92, bensì in quelladella deroga prevista dall'art. 223, n. 1, lett. b), del Trattato, il Tribunale ricordaanzitutto che lo Stato italiano non ha mai invocato le disposizioni di tale articolo.Inoltre, dalle risposte delle ricorrenti ai quesiti scritti ed orali del Tribunale emergeche nessuno degli aiuti contestati dalla Commissione era specificamente connessoa progetti militari compresi nell'ambito della politica di difesa nazionale. Puraffermando che taluni interventi erano «connessi a squilibri» derivanti dall'attivitàdella BFM nel settore della difesa, le ricorrenti hanno tuttavia riconosciuto che era«impossibile stabilire un nesso di causalità tra l'apporto di capitali freschi e ladestinazione dei medesimi». Ne consegue che, anche ammesso che fosse provatal'appartenenza della BFM al settore della difesa, non si può in alcun caso ritenereche gli interventi risalenti a tale epoca esulassero dalla sfera di applicazione dell'art.92 e rientrassero invece nella deroga prevista dall'art. 223, n. 1, lett. b), delTrattato.

90.
    Alla luce dei suesposti motivi il Tribunale ritiene che la Commissione, qualificandogli interventi di cui trattasi come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, delTrattato, non sia incorsa in alcun manifesto errore di valutazione.

91.
    Il terzo motivo deve essere conseguentemente respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla non corretta applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) ec), del Trattato

Argomenti delle parti

92.
    Le ricorrenti ritengono che la Commissione sia incorsa nella violazione dell'art. 92,n. 3, lett. a) e c), del Trattato in quanto non avrebbe correttamente valutato né gliinterventi di risanamento e di ristrutturazione effettuati dalla BFM né il fatto chel'impresa era situata in una regione particolarmente sfavorita. La Commissione, oveavesse correttamente applicato tali disposizioni, avrebbe rilevato, secondo lericorrenti, la compatibilità con il mercato comune degli interventi di cui trattasi.

93.
    Gli interventi contestati avrebbero dovuto essere considerati, in ogni caso,compatibili con il mercato comune, atteso che contribuirebbero all'adeguamentodelle strutture della BFM nell'ambito di un programma di ripristino della vitalitàdell'impresa, riguarderebbero un'impresa situata in una regione assistita in cui ilmantenimento di attività produttive presenterebbe valore prioritario eriguarderebbero una piccola impresa alla quale, in considerazione di tale suanatura, la normativa sugli aiuti di Stato andrebbe applicata con flessibilità.

94.
    La Commissione rammenta, anzitutto, che la riserva prevista dall'art. 92, n. 3,lett. a) e c), del Trattato presuppone l'esistenza di un autentico piano diristrutturazione, affinché gli effetti positivi dell'aiuto sullo sviluppo regionalepossano durare nel tempo e possano dunque compensare gli effetti distorsivi dellaconcorrenza (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-305/89,Italia/Commissione, Racc. pag. I-1603, punto 36).

95.
    La Commissione sottolinea che, nella specie, mancava un piano di ristrutturazionee che non era applicabile alcuna deroga.

96.
    L'interveniente Manoir aggiunge, dal canto suo, che aiuti reiterati ad un'impresasituata in una regione assistita non potrebbero essere considerati con maggiorebenevolenza rispetto al caso di regioni non assistite. Infatti, al terminedell'operazione di ristrutturazione l'impresa dovrebbe essere sempreeconomicamente vitale e contribuire realmente allo sviluppo della regione senzadover essere continuamente aiutata.

Giudizio del Tribunale

97.
    L'art. 92, n. 3, del Trattato, consente alla Commissione, derogando al divieto degliaiuti di Stato che incidano sugli scambi tra gli Stati membri ed atti a falsare laconcorrenza, di dichiarare compatibili con il mercato comune:

«a)    gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenoredi vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma disottoccupazione;

    (...)

c)    gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di taluneregioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi inmisura contraria al comune interesse».

98.
    Come osservato dalla Commissione, gli aiuti alle imprese in difficoltà, per esseredichiarati compatibili con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, devono essere connessia un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività(sentenza 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, citata, punto 67).Conseguentemente, degli aiuti statali concessi ad un'impresa che siano utilizzati percompensare le perdite senza collocarsi in un soddisfacente programma diristrutturazione presentano caratteristiche tali da escludere la loro riconducibilitàalla deroga al divieto di aiuti prevista dalla detta disposizione (v. sentenza dellaCorte 14 settembre 1994, causa C-42/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4175,punti 26-29).

99.
    Inoltre, le ricorrenti dovevano e potevano ragionevolmente essere a conoscenza ditale obbligo di collegare le misure di aiuto ad un soddisfacente piano diristrutturazione. Nell'Ottava Relazione sulla politica della concorrenza del 1979(punto 228) la Commissione, infatti, ha già avuto modo di sottolineare che, in casiconcreti significativi, essa esigeva la previa comunicazione di un piano diristrutturazione. Tale regola è stata confermata e resa ancor più esplicita negliorientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazionedelle imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12), che esigono espressamenteche sia presentato alla Commissione un valido programma di ristrutturazione o dirisanamento corredato di tutte le necessarie precisazioni (punto 3.2.2, A), e chel'impresa dia integrale esecuzione al piano di ristrutturazione accettato dallaCommissione (punto 3.2.2, D) e che prevedono che l'attuazione ed il correttosvolgimento del piano di ristrutturazione siano controllati sulla base di relazioniannuali dettagliate che devono essere presentate alla Commissione (punto 3.2.2, E).

100.
    Orbene, nella specie è pacifico che nessun piano di ristrutturazione della BFM èstato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo (v.supra, punti 81 e 82). L'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato a favoredella BFM era, quindi, in ogni caso esclusa.

101.
    Si deve ricordare, infine, che le deroghe al libero gioco della concorrenza, previstedall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato a favore degli aiuti regionali, sonofondate sull'esigenza della solidarietà comunitaria, obiettivo fondamentale delTrattato come attestato dal suo preambolo. Nell'esercizio del suo poterediscrezionale la Commissione deve provvedere a conciliare gli obiettivi di liberaconcorrenza e di solidarietà comunitaria, nel rispetto del principio diproporzionalità. In tale contesto, la Commissione è tenuta a valutare gli effettisettoriali dell'aiuto regionale progettato, anche per quanto riguarda le regioni chepossono rientrare nell'ambito di applicazione del n. 3, lett. a), al fine di evitare cheattraverso una misura di aiuto si crei un problema settoriale a livello dellaComunità più grave del problema regionale iniziale. Pertanto, il criterio dellavitalità è pertinente anche in tale analisi (v. sentenza AIUFFASS eAKT/Commissione, citata, punti 54 e 120). La Corte, peraltro, ha già sottolineatoche la differenza di formulazione tra l'art. 92, n. 3, lett. a), e l'art. 92, n. 3, lett. c),non può indurre a considerare che la Commissione non debba affatto prendere inconsiderazione l'interesse comunitario quando applica l'art. 92, n. 3, lett. a), edebba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senzavalutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'intera Comunità(v. sentenza 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, citata, punto 17).

102.
    La BFM è certamente situata in una zona che fa parte delle regioni che possonobeneficiare di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), delTrattato. Tuttavia, il settore ha presentato una forte sovraccapacità (v. il rilievo,non contestato, nella decisione impugnata, titolo VI). Alla luce della giurisprudenzaprecedentemente richiamata, la Commissione non è incorsa in un errore manifestoquando, prendendo in considerazione tale redditizia situazione del mercato,unitamente al fatto che l'impresa non era manifestamente vitale, ha negato ilbeneficio della detta deroga. Pertanto, tenuto conto delle circostanze della specie,in cui l'impresa beneficiaria di aiuti illegittimi ha potuto mantenersi sul mercato,con solare evidenza, unicamente grazie agli aiuti medesimi, considerazioni dicarattere regionale, rientranti nella sfera dell'art. 92, n. 3, lett. a), non possonogiustificare una deroga al divieto di principio di aiuti atti a falsare la concorrenza.Infatti, aiuti di tal genere non possono essere considerati «destinati a favorire losviluppo economico» della regione ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.

103.
    Ne consegue che la Commissione, ritenendo che nella specie non potesse trovareapplicazione nessuna delle deroghe al divieto degli aiuti previste dall'art. 92, n. 3,lett. a) e c), del Trattato, non è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

104.
    Pertanto, tale motivo deve essere parimenti respinto.

105.
    Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti ha potuto trovareaccoglimento, i ricorsi devono essere respinti.

Sulle spese

106.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimastesoccombenti, devono essere condannate in solido alle spese della Commissione edell'interveniente Manoir, conformemente alle conclusioni delle medesime. Ai sensidel n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il governo francese sopporterà le speserelative al suo intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1.
    I ricorsi sono respinti.

2.
    Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese sostenute dallaCommissione e dalla Manoir industries SA.

3.
    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Tiili

Briët
Lenaerts

        Potocki                            Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'italiano.