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Ricorso presentato il 2 marzo 2007 - Ford Motor / UAMI

(Causa T -67/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, USA) (Rappresentante: avv. R. Ingerl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006 2);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo "FUN" per prodotti e servizi rientranti nella classe 12 (domanda n. 4 509 808)

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

-    Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 1 a causa dell'errata applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione relativo all'indicazione descrittiva delle caratteristiche a termini non direttamente descrittivi del linguaggio comune;

-    violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 derivante dall'asserzione della mancanza di carattere distintivo sulla sola base dell'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, nonché

-    violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 a causa dell'insufficiente capacità distintiva del marchio richiesto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).