Ricorso presentato il 2 marzo 2007 - Ford Motor / UAMI
(Causa T -67/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, USA) (Rappresentante: avv. R. Ingerl)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006 2);
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo "FUN" per prodotti e servizi rientranti nella classe 12 (domanda n. 4 509 808)
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94
1 a causa dell'errata applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione relativo all'indicazione descrittiva delle caratteristiche a termini non direttamente descrittivi del linguaggio comune;
- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 derivante dall'asserzione della mancanza di carattere distintivo sulla sola base dell'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, nonché
- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 a causa dell'insufficiente capacità distintiva del marchio richiesto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).