Language of document : ECLI:EU:T:2008:148

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 maggio 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Gara di appalto comunitaria – Rigetto di un’offerta – Decisione di annullare la procedura di gara d’appalto – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Non luogo a provvedere»

Nelle cause T-383/06 e T-71/07,

Icuna.Com SCRL, con sede in Braine-le-Château (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J. Windey e P. De Bandt,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, nella causa T-383/06, da un lato, una domanda diretta all’annullamento della decisione del Parlamento europeo 1° dicembre 2006 di rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del lotto n. 2 (contenuto delle emissioni) della procedura di gara d’appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relativa alla creazione e alla realizzazione del canale di televisione Web del Parlamento europeo, nonché, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in seguito all’adozione della decisione 1° dicembre 2006 e, nella causa T-71/07, da un lato, una domanda diretta all’annullamento della decisione del Parlamento europeo 31 gennaio 2007 vertente sull’annullamento della procedura di gara d’appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relativa alla creazione e alla realizzazione del canale di televisione Web del Parlamento europeo, per quanto riguarda il lotto n. 2 (contenuto delle emissioni), nonché, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in seguito all’adozione della decisione 31 gennaio 2007,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        Ai sensi dell’art. 100 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»):

«1. L’ordinatore competente designa l’aggiudicatario dell’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d’appalto e delle norme d’aggiudicazione degli appalti.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

(…)».

2        L’art. 101 del regolamento finanziario stabilisce quanto segue:

«Fino al momento della firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all’appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti».

3        Ai sensi dell’art. 149, nn. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1261 (GU L 201, pag. 3):

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati ed offerenti della loro decisione riguardo all’aggiudicazione di un appalto (…), inclusi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto (…) per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura.

(…)

3. Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici notificano (…) ad ogni offerente o candidato non aggiudicatario che la sua offerta o candidatura non è stata prescelta, precisando i motivi del rifiuto dell’offerta o della candidatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

4        Il 6 maggio 2006, il Parlamento europeo pubblicava un bando di gara nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 87) avente ad oggetto il canale di televisione Web del Parlamento europeo. Tale bando di gara, con riferimento EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, comprendeva due lotti riguardanti, rispettivamente, l’architettura e la concezione grafica (lotto n. 1) e il contenuto delle emissioni (lotto n. 2).

5        Con lettera del 14 luglio 2006, la ricorrente, Icuna.Com SCRL, rispondeva al bando di gara per il lotto n. 2, «contenuto delle emissioni», insieme alla società Parallèles productions, con la quale intendeva costituire un consorzio.

6        Con lettera del 7 agosto 2006, il Parlamento informava la ricorrente che l’appalto le era stato aggiudicato (in prosieguo: la «decisione del 7 agosto 2006»). Verso la fine di agosto 2006, la persona responsabile di tale fascicolo presso il Parlamento e la ricorrente stabilivano contatti per decidere una data di incontro per la firma del contratto. Tale data, inizialmente fissata al 1° settembre 2006, veniva tuttavia rinviata più volte.

7        Il 14 e 18 agosto 2006, due offerenti non aggiudicatari inviavano lettere di reclamo al Parlamento. Con messaggio di posta elettronica dell’8 settembre 2006, la persona responsabile del fascicolo presso il Parlamento informava la ricorrente di tali reclami e del fatto che il fascicolo doveva, di conseguenza, essere sottoposto ad un esame supplementare.

8        Il 14 settembre 2006, il direttore della direzione dei media del Parlamento e ordinatore per la procedura di gara d’appalto di cui trattasi informava la ricorrente che, in seguito ad un esame complementare del fascicolo, era stato rilevato un errore manifesto di valutazione commesso dal comitato di valutazione e che, di conseguenza, aveva deciso di annullare la decisione del 7 agosto 2006 «nello spirito dell’art. 149, n. 3» del regolamento di esecuzione. Inoltre, l’ordinatore decideva di convocare un nuovo comitato di valutazione per riesaminare tutte le offerte ricevute. La ricorrente rispondeva a tale comunicazione con lettera del 19 settembre 2006.

9        Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2006, il Parlamento chiedeva alla ricorrente di fornire, da un lato, un estratto del casellario giudiziale e, dall’altro, un elenco di riferimenti di progetti da essa recentemente eseguiti, accompagnato dai relativi attestati, nonché una descrizione dell’attrezzatura tecnica che sarebbe stata utilizzata per garantire la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto. La ricorrente ottemperava a tale richiesta con lettera del 2 ottobre 2006, con cui comunicava i documenti richiesti.

10      Il 26 ottobre 2006, il nuovo comitato di valutazione concludeva che l’offerta della società Mostra era economicamente la più vantaggiosa e proponeva di aggiudicare l’appalto a tale società.

11      Il 21 novembre 2006, la ricorrente inviava una lettera all’ordinatore, nella quale, in sostanza, se ve ne fosse stato bisogno, tenuto conto della nuova decisione che doveva essere presa dal comitato di valutazione, proponeva di chiarire la sua offerta e ciò, se necessario, in un incontro con l’ordinatore.

12      Con decisione del 1° dicembre 2006, il Parlamento respingeva l’offerta presentata dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 1° dicembre 2006»). Peraltro, risulta dal fascicolo che l’appalto controverso veniva aggiudicato alla società Mostra.

 Procedimento dinanzi al Tribunale

13      Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2006, (causa T‑383/06) la ricorrente proponeva un primo ricorso diretto all’annullamento della decisione del 1° dicembre 2006 e al risarcimento del danno subìto a causa dell’adozione di tale decisione.

14      Con atto separato, registrato in cancelleria lo stesso giorno (causa T-383/06 R), la ricorrente presentava una domanda di provvedimenti urgenti diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del 1° dicembre 2006 e del contratto che sarebbe stato stipulato, se del caso, dal Parlamento con la società Mostra, nonché all’acquisizione di determinati documenti.

15      Il mattino del 21 dicembre 2006, il Parlamento e la società Mostra firmavano il contratto riguardante il lotto n. 2.

16      Il pomeriggio del 21 dicembre 2006, il presidente del Tribunale emetteva un’ordinanza che statuiva la sospensione dell’esecuzione della decisione del 1° dicembre 2006, ai sensi dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, egli ingiungeva al Parlamento, qualora avesse già stipulato il contratto con la società Mostra, di sospendere la sua esecuzione fino alla pronuncia di un’ordinanza definitiva (ordinanza del presidente del Tribunale 21 dicembre 2006, causa T-383/06 R, Icuna.Com/Parlamento; in prosieguo: l’«ordinanza 21 dicembre 2006»).

17      L’udienza del procedimento sommario nella causa T-383/06 R aveva luogo il 22 gennaio 2007. Risulta dal processo verbale di tale udienza che il presidente del Tribunale aveva invitato il Parlamento a «considerare la possibilità di annullare la procedura di gara d’appalto oggetto della (…) domanda di provvedimenti urgenti conformemente all’art. 101 del regolamento [finanziario] e indire una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto».

18      Facendo seguito ad una lettera del 26 gennaio 2007 inviata alla cancelleria dalla ricorrente, il Parlamento comunicava, con lettera 31 gennaio 2007, la copia di una clausola aggiuntiva, firmata il 30 gennaio 2007 con la società Mostra, ai termini della quale il contratto firmato il 21 dicembre 2006 riguardante il lotto n. 2 dell’appalto controverso era annullato con effetto a decorrere dalla data e dall’ora alle quali la società Mostra era venuta a conoscenza dell’ordinanza che statuiva la sospensione dell’esecuzione della decisione del 1° dicembre 2006, ossia il 21 dicembre 2006, alle ore 17,14. Il Parlamento citava anche, in tale lettera, la sua intenzione di «ritirare successivamente la decisione di aggiudicazione dell’appalto».

19      Con decisione 31 gennaio 2007, l’ordinatore decideva di annullare la procedura in forza della quale la società Mostra aveva ottenuto il contratto per il lotto n. 2 (in prosieguo: la «decisione del 31 gennaio 2007)». Inoltre, egli raccomandava di indire il più rapidamente possibile una nuova gara d’appalto.

20      Con lettera del 7 febbraio 2007, la ricorrente dichiarava di voler mantenere la sua domanda di provvedimenti urgenti nella causa T-383/06 R relativa alla decisione 1° dicembre 2006, tenuto conto dell’incompetenza del Parlamento ad annullare la procedura di gara d’appalto.

21      Con ordinanza 26 febbraio 2007, causa T-383/06 R, Icuna.Com/Parlamento, il presidente del Tribunale riteneva che non occorresse più decidere sulla domanda di provvedimenti urgenti nella causa T‑383/06 R, in quanto il contratto firmato tra il Parlamento e la società Mostra era stato annullato di comune accordo tra le parti contraenti e il Parlamento aveva affermato chiaramente di non voler dare esecuzione alla decisione del 1° dicembre 2006.

22      Con atto registrato in cancelleria il 9 marzo 2007 (causa T-71/07), la ricorrente proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 31 gennaio 2007 e al risarcimento del danno subito a causa dell’adozione di tale decisione.

23      Con atto separato, registrato in cancelleria lo stesso giorno, la ricorrente chiedeva altresì al Tribunale di statuire su detto ricorso mediante procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura.

24      Con atto separato, registrato in cancelleria lo stesso giorno (causa T-71/07 R), la richiedente presentava inoltre una domanda di provvedimenti urgenti, diretta, da un lato, a chiedere al presidente del Tribunale di statuire sulla base dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura prima della presentazione da parte del Parlamento delle sue osservazioni e, dall’altro lato, a chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione del 31 gennaio 2007.

25      Il 16 marzo 2007, un nuovo bando di gara avente ad oggetto l’appalto controverso veniva pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 53).

26      Il 22 marzo 2007, il Parlamento presentava, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità nella causa T-71/07, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.

27       Il 2 aprile 2007, la Seconda Sezione del Tribunale decideva di respingere la domanda della ricorrente di statuire mediante procedimento accelerato nella causa T-71/07.

28      Con ordinanza 4 maggio 2007, causa T-71/07 R, Icuna.Com/Parlamento, il presidente del Tribunale respingeva la domanda di provvedimenti urgenti nella causa T-71/07 R e riservava le spese.

29      Su richiesta del Tribunale, il Parlamento e la ricorrente presentavano le loro osservazioni su un’eventuale riunione delle cause T-383/06 e T-71/07, rispettivamente, il 20 dicembre 2007 e il 7 gennaio 2008.

30      Il presidente della Seconda Sezione deferiva la decisione sulla riunione a tale formazione, conformemente all’art. 50, n. 1, del regolamento di procedura. Poiché i ricorsi nelle cause T-383/06 e T-71/07 erano connessi, il Tribunale disponeva la riunione di queste ultime ai fini della presente ordinanza.

 Conclusioni delle parti

31      Nella causa T‑383/06 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 1° dicembre 2006;

–        constatare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e condannare il Parlamento a pagare alla ricorrente, in primo luogo, la somma di EUR 58 700 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell’ambito della gara di appalto e, in secondo luogo, l’importo del danno morale subito a causa della lesione della reputazione e designare un esperto per valutare tale danno;

–        condannare il Parlamento alle spese.

32      Nella causa T-383/06 il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di annullamento;

–        respingere la domanda di risarcimento nonché la domanda di nomina di un esperto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

33      Nella causa T-71/07 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità in quanto manifestamente infondata;

–        in subordine, riunire l’esame dell’eccezione di irricevibilità a quello del merito;

–        in ogni caso, condannare il Parlamento alle spese supplementari sostenute nell’eccezione di irricevibilità;

–        annullare la decisione del 31 gennaio 2007;

–        constatare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e condannare il Parlamento al risarcimento della ricorrente per il danno subito a causa della decisione del 31 gennaio 2007 e designare un esperto per valutare tale danno;

–        condannare il Parlamento alle spese.

34      Nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità sollevata nella causa T-71/07, il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

35      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

36      Peraltro, in forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.

1.     Sul ricorso nella causa T-71/07

37      Nella causa T-71/07 occorre rinviare al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, conformemente all’art. 114, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

38      Nella sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento sostiene, da un lato, che la decisione del 31 gennaio 2007 non riguarda né direttamente né individualmente la ricorrente e, dall’altro, che quest’ultima non ha alcun interesse all’annullamento di detta decisione, che non le arreca pregiudizio.

39      Il Parlamento aggiunge che la procedura di gara d’appalto costituisce un insieme indissociabile e l’aggiudicazione dell’appalto alla società Mostra ne è il risultato. Esso sostiene che nessun’altra decisione era possibile se non quella di rifiutare l’offerta della ricorrente e aggiudicare l’appalto alla società Mostra. Secondo il Parlamento, in ogni caso, non era concepibile aggiudicare l’appalto ad un’impresa che non soddisfaceva i criteri di selezione. Il Parlamento non poteva limitarsi al ritiro della sola decisione del 1° dicembre 2006 di rigetto dell’offerta della ricorrente, mantenendo la parte della procedura di valutazione ad essa favorevole.

40      La ricorrente contesta gli argomenti del Parlamento. Da un lato, essa fa valere che la decisione del 31 gennaio 2007 la concerne direttamente, in quanto ha per effetto di annullare la decisione del 7 agosto 2006 che la designava come aggiudicataria dell’appalto, la obbliga a sostenere delle spese per partecipare alla nuova procedura di gara d’appalto e per garantire la tutela dei suoi interessi in giudizio e le impedisce di ottenere, nell’ambito del ricorso nella causa T-383/06, il risarcimento del danno subìto a causa dell’adozione della decisione del 1° dicembre 2006.

41      Dall’altro, la ricorrente ritiene di essere individualmente interessata dalla decisione del 31 gennaio 2007, in quanto è all’origine di tale decisione, adottata in seguito al procedimento di provvedimenti urgenti nella causa T-383/06 R da essa avviato. Inoltre, la sua situazione si differenzierebbe da quella degli altri offerenti in quanto essa sarebbe la sola a cui sarebbe stato inizialmente aggiudicato l’appalto di cui trattasi. Infine, la decisione del 31 gennaio 2007 inciderebbe in maniera negativa sull’esito della sua domanda di risarcimento nella causa T-383/06.

 Giudizio del Tribunale

42      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

43      Nella fattispecie, occorre rilevare che la ricorrente non è destinataria della decisione del 31 gennaio 2007.

44      Secondo una costante giurisprudenza, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

45      Inoltre, risulta da una costante giurisprudenza che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solamente qualora detta decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 11; sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag II-1281, punto 62).

46      Infine, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (v. sentenze del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II-1197, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata, e 20 settembre 2007, causa T-136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II‑4063, punto 34).

47      Nella fattispecie, la decisione del 31 gennaio 2007 produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente. Quanto ad un annullamento di tutta la procedura della gara d’appalto, la decisione del 31 gennaio 2007 comporta l’annullamento della decisione del 1° dicembre 2006 di rigetto della sua offerta, ma altresì quello della decisione del 14 settembre 2006, che annullava la decisione di aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, nonché quello della decisione del 7 agosto 2006 che le aggiudicava l’appalto. Pertanto, la ricorrente è direttamente interessata dalla decisione del 31 gennaio 2007. Per la stessa ragione, la decisione del 31 gennaio 2007 arreca pregiudizio alla ricorrente, che ha quindi un interesse a che sia annullata.

48      Inoltre, la ricorrente è individualmente interessata dalla decisione del 31 gennaio 2007, in quanto era la sola offerente a cui era stato aggiudicato l’appalto nell’ambito della procedura di gara d’appalto annullata. Questo elemento è tale da distinguerla rispetto a tutti gli altri offerenti non aggiudicatari.

49      L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento nell’ambito del ricorso proposto dalla ricorrente nella causa T-71/07 deve quindi essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento

 Argomenti della ricorrente

50      A sostegno della sua domanda di annullamento nella causa T-71/07, la ricorrente adduce due motivi. Il primo motivo verte sull’incompetenza dell’autore del provvedimento e sulla violazione dell’art. 101 del regolamento finanziario. Il secondo motivo riguarda un difetto di motivazione. Il Parlamento non ha presentato controricorso nella causa T-71/07 e non si è quindi pronunciato sui motivi fatti valere a sostegno della domanda di annullamento.

–       Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore del provvedimento e sulla violazione dell’art. 101 del regolamento finanziario

51      La ricorrente osserva che nessuna disposizione di diritto comunitario autorizzava l’amministrazione aggiudicatrice ad annullare l’aggiudicazione di un appalto dopo la firma del contratto con l’aggiudicatario dell’appalto. In particolare, né l’ordinanza 21 dicembre 2006 né l’invito fatto dal presidente del Tribunale in occasione dell’udienza nel procedimento sommario del 22 gennaio 2007 possono costituire una base giuridica per la decisione del 31 gennaio 2007.

52      Pur nell’ipotesi che la decisione del 31 gennaio 2007 sia fondata sull’art. 101 del regolamento finanziario, i requisiti di applicazione di tale disposizione non sarebbero soddisfatti nella fattispecie. Infatti, l’art. 101 del regolamento finanziario limiterebbe la competenza dell’amministrazione aggiudicatrice ad annullare una procedura di gara d’appalto, in modo che quest’ultima sarebbe competente ad adottare una tale decisione solo fino alla firma del contratto con l’aggiudicatario. Orbene, il Parlamento avrebbe firmato il contratto con la società Mostra il 21 dicembre 2006, ossia più di un mese prima dell’adozione della decisione del 31 gennaio 2007.

53      Per la ricorrente, inoltre, un annullamento della procedura di gara d’appalto non poteva più essere previsto, in quanto l’appalto era già stato aggiudicato regolarmente alla ricorrente con decisione del 7 agosto 2006.

54      Peraltro, la risoluzione del contratto con la società Mostra non implicherebbe che il contratto non sia stato firmato. Inoltre, la risoluzione prevista non riguarderebbe l’insieme degli effetti del contratto, in quanto quest’ultimo è stato annullato con effetto a decorrere dalla data e dall’ora alle quali la società Mostra è venuta a conoscenza della sospensione dell’esecuzione del contratto. Pertanto, secondo la ricorrente, poiché ogni effetto si è prodotto prima di tale presa di conoscenza, esso è mantenuto.

55      D’altro canto, la ricorrente sostiene che la decisione del 31 gennaio 2007 non rispetta l’art. 101 del regolamento finanziario, in quanto l’annullamento della procedura di gara d’appalto riguarda solo il lotto n. 2. Tale disposizione non consentirebbe di procedere all’annullamento parziale della procedura di gara d’appalto. È manifesto, secondo la ricorrente, che, poiché i lotti nn. 1 e 2 fanno parte della stessa gara d’appalto, un eventuale annullamento avrebbe dovuto riguardare tutta la procedura, vale a dire anche la procedura relativa all’aggiudicazione del lotto n. 1.

–       Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

56      La ricorrente afferma che la decisione del 31 gennaio 2007 non rispetta l’obbligo di motivazione, che si impone quale principio generale ed è previsto dall’art. 101 del regolamento finanziario e dall’art. 149, n. 1, del regolamento di esecuzione.

57      La decisione del 31 gennaio 2007 non consentirebbe di comprendere i motivi che hanno indotto il Parlamento ad adottare il provvedimento di cui trattasi. Il riferimento all’«invito» del presidente del Tribunale non può essere sufficiente a motivare la decisione del 31 gennaio 2007. Peraltro, esso sarebbe in contraddizione con il resto della decisione del 31 gennaio 2007, in quanto il Parlamento ha considerato che la decisione del 31 gennaio 2007 «non rappresenta[va] in alcun modo un riconoscimento del fatto che la decisione [14] settembre 2006 che annullava la decisione di aggiudicazione iniziale e designava un nuovo comitato di valutazione non rifletteva il modo corretto di agire».

 Giudizio del Tribunale

–       Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore del provvedimento e sulla violazione dell’art. 101 del regolamento finanziario

58      Occorre osservare che il Parlamento era competente ad adottare la decisione del 31 gennaio 2007. L’opinione contraria della ricorrente è basata su un’erronea interpretazione dell’art. 101, primo comma, del regolamento finanziario, che disciplina, nell’ipotesi di una rinuncia all’appalto o di un annullamento della procedura di gara d’appalto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, il conflitto tra gli interessi privati degli offerenti e dell’aggiudicatario, da un lato, e l’interesse generale che deve perseguire l’amministrazione aggiudicatrice, dall’altro. Infatti, si devono distinguere due fasi nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione.

59      In primo luogo, prima della firma del contratto con l’offerente selezionato, l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata e può così, nell’ambito della sua missione di interesse generale, rinunciare liberamente all’appalto o annullare la procedura di gara d’appalto. L’art. 101 del regolamento finanziario esclude, in questo caso, ogni diritto all’indennizzo dei candidati o offerenti a causa di una tale rinuncia o annullamento.

60      In secondo luogo, dopo la firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice è contrattualmente vincolata nei confronti dell’offerente selezionato. Pertanto, non può più, in linea di principio, rinunciare all’appalto o annullare la procedura di gara d’appalto unilateralmente. La situazione può essere diversa solo in seguito a circostanze eccezionali come quelle nella fattispecie in cui le parti contraenti hanno deciso, di comune accordo, di rinunciare al contratto.

61      L’interpretazione contraria dell’art. 101, primo comma, del regolamento finanziario proposta dalla ricorrente, secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice, una volta firmato il contratto con l’aggiudicatario, non è più competente ad annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, anche se l’aggiudicatario ha rinunciato alla sua posizione contrattuale, rischierebbe, in un caso come quello in esame, nel quale l’amministrazione aggiudicatrice ha constatato, dopo la firma del contratto, l’eventuale presenza di irregolarità nella procedura di aggiudicazione, di portare le parti di tale procedura in una situazione di stallo. Da un lato, un’esecuzione del contratto le esporrebbe, in una tale situazione, al rischio di ricevere un ordine di sospensione dell’esecuzione, la quale è stata peraltro ordinata a titolo provvisorio nella fattispecie, o ad un annullamento della decisione di aggiudicazione, in seguito a un ricorso dinanzi al Tribunale presentato da un offerente non selezionato. Dall’altro, l’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe annullare la procedura o rinunciare all’appalto, anche se l’aggiudicatario, come nel caso di specie, fosse pronto a rinunciare al contratto. Orbene, l’art. 101 del regolamento finanziario non può essere interpretato nel senso che si oppone alla volontà comune delle parti del contratto di annullare quest’ultimo senza avergli dato un inizio di esecuzione. In una situazione del genere, l’amministrazione aggiudicatrice deve quindi avere il diritto di annullare la procedura di gara d’appalto.

62      Di conseguenza, la ratio legis dell’art. 101 del regolamento finanziario e la certezza del diritto impongono di considerare che, nelle circostanze del caso di specie, il Parlamento era competente ad annullare la procedura di gara d’appalto.

63      Inoltre, occorre osservare che il Parlamento non ha violato l’art. 101 del regolamento finanziario operando una distinzione tra i due lotti. Anche se questi due lotti presentano un certo grado di interdipendenza, nel senso che fanno parte dello stesso bando di gara, essi sono tuttavia autonomi. Infatti, da un lato, i due lotti riguardavano due oggetti distinti, vale a dire, rispettivamente, l’architettura e la concezione grafica (lotto n. 1) e il contenuto delle emissioni (lotto n. 2). Dall’altro, lo svolgimento della procedura relativa al lotto n. 1 è stato totalmente autonomo rispetto a quello della procedura relativa al lotto n. 2, in quanto ciascuno di tali lotti poteva essere aggiudicato a offerenti diversi e non collegati tra loro.

–       Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

64      Occorre ricordare che l’art. 101, secondo comma, del regolamento finanziario stabilisce che la decisione di annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

65      L’art. 149, n. 1, del regolamento di esecuzione dispone che le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati e gli offerenti della loro decisione riguardo all’aggiudicazione di un appalto, indicando i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto.

66      Ai sensi di tali disposizioni e, più in generale, dell’obbligo generico di motivazione che discende dall’art. 253 CE, il Parlamento era tenuto a comunicare, unitamente alla decisione di annullare la gara d’appalto, i motivi di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 maggio 2007, causa T-271/04, Citymo/Commissione, Racc. pag. II-1375, punto 100).

67      Secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione onde consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63; sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II-127, punto 119, e ordinanza del presidente del Tribunale 20 settembre 2005, causa T-195/05 R, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II-3485, punto 108).

68      Infine, per quanto riguarda più in particolare la menzione del fondamento di un atto giuridico, risulta dalla giurisprudenza che l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione può non costituire un vizio sostanziale, qualora sia possibile determinare il fondamento giuridico di un atto con l’ausilio di altri elementi, in quanto detto espresso riferimento è indispensabile solo quando la sua omissione lascia gli interessati e il giudice comunitario nell’incertezza circa il fondamento giuridico preciso (sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 1493, punto 9).

69      Nella fattispecie, occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha ricevuto, nell’ambito del procedimento sommario nella causa T-71/07 R, una copia delle osservazioni del 31 gennaio 2007 del Parlamento sul processo verbale dell’udienza del procedimento sommario del 22 gennaio 2007, incluse, in particolare, una copia del progetto di decisione per l’annullamento della procedura e una copia della decisione del 31 gennaio 2007, riguardante l’annullamento della procedura dell’appalto di gara.

70      Orbene, come riconosciuto dalla ricorrente nel suo ricorso nella causa T‑71/07, il Parlamento ha spiegato, nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2007, che intendeva fondare la decisione del 31 gennaio 2007 sull’art. 101 del regolamento finanziario. Inoltre, i ‘considerando’ di tale decisione enunciavano, in particolare, che l’ordinanza 21 dicembre 2006 vietava al Parlamento di dare esecuzione al contratto fino a quando non fosse stata pronunciata una decisione definitiva, che il Parlamento era stato invitato dal presidente del Tribunale, in occasione dell’udienza nel procedimento sommario, a esaminare la possibilità di annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto e a indire una nuova procedura, e che il Parlamento e la società Mostra concordavano nel considerare che l’ordinanza 21 dicembre 2006 rendeva impossibile l’esecuzione del contratto entro un termine ragionevole e, di conseguenza, erano d’accordo per rinunciare a tale contratto.

71      Risulta pertanto dalle circostanze nelle quali è stata adottata la decisione del 31 gennaio 2007 e dalla sua motivazione, che il Parlamento riteneva non aver altra scelta se non annullare la procedura di gara d’appalto, sulla base dell’art. 101 del regolamento finanziario, per evitare che la realizzazione del suo progetto di televisione Web non subisse un notevole ritardo. Di conseguenza, occorre constatare che la motivazione fornita dal Parlamento nella sua decisione del 31 gennaio 2007 fa emergere chiaramente il ragionamento seguito.

72      Una tale motivazione consente alla ricorrente di far valere i suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

73      Alla luce di quanto precede, si devono respingere i due motivi sollevati dalla ricorrente e respingere la domanda di annullamento nella causa T-71/07 in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti della ricorrente

74      La ricorrente fa valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE. Essa osserva che, per tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento, è manifesto che il Parlamento ha commesso vari illeciti nell’ambito della procedura che ha dato luogo all’adozione della decisione del 31 gennaio 2007. Tali illeciti, considerati individualmente o nel loro insieme, sarebbero tali da costituire una violazione qualificata del diritto comunitario.

75      In primo luogo, la ricorrente afferma di aver subìto un danno connesso alla privazione dei benefici della decisione del 7 agosto 2006, a seguito dell’avvio di un procedimento irregolare da parte del Parlamento, che ha portato all’aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente, e dell’adozione della decisione del 31 gennaio 2007. Tale danno sarebbe difficilmente quantificabile, ma sarebbe costituito dalle spese, imminenti e prevedibili, sostenute per la partecipazione ad una nuova gara d’appalto. In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver subìto un danno morale. Infatti, la valutazione negativa formulata per fondare il rigetto della sua offerta dalla decisione del 1° dicembre 2006 sarebbe ribadita nella decisione del 31 gennaio 2007, il che pregiudicherebbe la sua reputazione. Tale danno morale ammonterebbe a circa il 10% del valore totale dell’appalto, importo che potrebbe essere stimato in modo preciso da un esperto designato dal Tribunale.

76      Il Parlamento non ha presentato controricorso nella causa T-71/07 e non si è pertanto pronunciato sui motivi dedotti a sostegno della domanda di risarcimento.

 Giudizio del Tribunale

77      Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 153/73, Holtz & Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 675, punto 7, e sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T-19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II-315, punto 76).

78      Poiché questi tre presupposti per il sorgere della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 14, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 59).

79      Quanto al primo di tali presupposti, il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 42).

80      Nella fattispecie, la ricorrente richiama, in sostanza, i motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento per far valere illeciti tali da costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario.

81      Orbene, è stato sopra considerato che la domanda di annullamento formulata dalla ricorrente era manifestamente infondata in diritto, in assenza di comportamento illegittimo del Parlamento. Poiché la domanda di risarcimento nella presente causa è fondata sugli stessi argomenti dedotti a sostegno della domanda di annullamento, occorre quindi considerare che essa è altrettanto infondata in diritto, in mancanza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

82      Di conseguenza, si deve respingere la domanda di risarcimento nella causa T‑71/07 in quanto manifestamente infondata in diritto.

2.     Sul ricorso nella causa T-383/06

 Sulla domanda di annullamento

83      In seguito all’invito da parte del Tribunale, le parti si sono espresse, nel secondo scambio di memorie nella causa T-383/06, sulle conseguenze da trarre, per la presente causa, dalla decisione del 31 gennaio 2007 che annulla la procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso.

 Argomenti delle parti

84      La ricorrente ritiene che la decisione del 31 gennaio 2007 sia stata adottata da un organo incompetente e che, quindi, non possa avere come conseguenza di vanificare gli effetti della decisione del 1° dicembre 2006. A suo parere, il bando di gara e le decisioni ad esso relative producono ancora tutti i loro effetti. Di conseguenza, il ricorso di annullamento nella causa T-383/06 manterrebbe il suo oggetto.

85      A sostegno di questa tesi, la ricorrente fa valere argomenti identici, in sostanza, a quelli sviluppati nel primo motivo dedotto a sostegno delle sue conclusioni di annullamento nella causa T-71/07 (v. supra, punti 51-55).

86      Il Parlamento nega gli argomenti della ricorrente, dichiarando, in primo luogo, che l’annullamento di tutta la procedura di gara d’appalto mediante la decisione del 31 gennaio 2007 comportava ipso facto il ritiro della decisione del 1° dicembre 2006 e, in secondo luogo, che esso era competente ad adottare detta decisione.

 Giudizio del Tribunale

87      Occorre ricordare che le conclusioni di annullamento della ricorrente hanno come oggetto la decisione del 1° dicembre 2006, che è stata annullata dalla decisione del 31 gennaio 2007. Orbene, la legittimità della decisione del 31 gennaio 2007 che annulla la procedura di gara d’appalto costituisce oggetto del ricorso di annullamento nella causa T‑71/07, respinto in quanto manifestamente infondato al punto 73 di cui sopra.

88      Di conseguenza, la decisione del 31 gennaio 2007 continua a produrre tutti i suoi effetti. In tali circostanze, il Tribunale rileva che l’annullamento della decisione del 1° dicembre 2006 mediante la decisione del 31 gennaio 2007 ha condotto al risultato che la ricorrente mirava ad ottenere con la sua domanda di annullamento nella causa T‑383/06, vale a dire l’eliminazione della decisione del 1° dicembre 2006 (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 17 settembre 1997, causa T-26/97, Antillean Rice Mills/Commissione, Racc. pag. II-1347, punto 15).

89      Ne deriva che la domanda di annullamento nella causa T-383/06 è divenuta priva di oggetto e che, di conseguenza, conformemente all’art. 113 del regolamento di procedura, non occorre più statuire su tale domanda.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

90      La ricorrente fa valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE. Essa osserva che, per l’insieme dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento, è manifesto che il Parlamento ha commesso vari illeciti nell’ambito della procedura che ha dato luogo all’adozione della decisione del 1° dicembre 2006.

91      Nell’ambito della sua domanda di annullamento nella causa T-383/06, da un lato, la ricorrente ha fatto valere l’irregolarità manifesta della procedura che ha dato luogo all’adozione della decisione del 1° dicembre 2006, a causa dell’incompetenza del Parlamento, della violazione dell’art. 101 del regolamento finanziario e della violazione dell’art. 149 del regolamento di esecuzione. Dall’altro, essa ha sostenuto l’inosservanza dei criteri fissati nel bando di gara, dei principi di parità di trattamento e trasparenza e dell’obbligo di motivazione.

92      Secondo la ricorrente, tali illeciti, che siano considerati individualmente o, in ogni caso, nel loro insieme, sono tali da costituire una violazione qualificata del diritto comunitario.

93      Il danno subìto dalla ricorrente sarebbe difficilmente quantificabile. Esso sarebbe costituito, in primo luogo, dalle spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara d’appalto, pari ad un importo di EUR 58 700, e, in secondo luogo, da un danno morale, imminente e prevedibile, connesso al pregiudizio che può essere arrecato alla reputazione della ricorrente. Tale danno morale ammonterebbe a circa il 10% del valore totale dell’appalto, importo che potrebbe essere stimato in modo preciso da un esperto che dovrà essere designato dal Tribunale.

94      Il Parlamento ritiene che la ricorrente non sia legittimata a chiedere il risarcimento del danno riguardante le sue spese di partecipazione alla gara d’appalto, in quanto, da un lato, l’art. 4 del capitolato delle condizioni generali applicabili agli appalti del Parlamento esclude espressamente tale possibilità e, dall’altro, la ricorrente non ha fornito il minimo elemento che consenta di derogare al principio giurisprudenziale secondo cui le spese e i costi sostenuti da un offerente per la partecipazione a una gara d’appalto non possono costituire un danno risarcibile.

 Giudizio del Tribunale

95      In primo luogo, si deve rilevare che, per quanto riguarda il preteso danno costituito dalle spese di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto annullata, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato al Parlamento, vale a dire i pretesi illeciti commessi nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso, da un lato, e il danno costituito dalle spese di partecipazione a tale procedura, dall’altro. Infatti, anche nell’ipotesi che la procedura che ha dato luogo alle decisioni del 14 settembre e 1° dicembre 2006, nonché tali decisioni stesse, siano state viziate da illegittimità, ragion per cui la ricorrente potrebbe ancora beneficiare degli effetti della decisione del 7 agosto 2006 che le aveva inizialmente aggiudicato l’appalto, quest’ultima non le dava alcun diritto alla stipulazione del contratto. Al contrario, la decisione del 7 agosto 2006 specificava espressamente, ai sensi dell’art. 149, n. 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione, che essa non comportava nessun impegno da parte del Parlamento e che quest’ultimo, in qualità di autorità contraente, aveva la possibilità, fino alla firma del contratto, di annullare la procedura di gara d’appalto senza che la ricorrente avesse diritto ad alcun indennizzo. Orbene, tale possibilità si è realizzata, nella fattispecie, sotto forma della decisione del 31 gennaio 2007. Date tali circostanze, si deve constatare che non esiste alcun nesso di causalità tra il comportamento contestato al Parlamento e il danno fatto valere dalla ricorrente.

96      In secondo luogo, neppure il danno morale asserito dalla ricorrente risulta dimostrato. Essa osserva che il rigetto della sua offerta sarebbe motivato, nella decisione del 1° dicembre 2006, da una valutazione molto negativa, che può diffondersi rapidamente negli ambienti interessati e così pregiudicare gravemente la sua reputazione.

97      Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non precisa quali sarebbero le valutazioni negative che pregiudicherebbero la sua reputazione. Nella decisione 1° dicembre 2006 di rigetto dell’offerta della ricorrente, il Parlamento spiega che quest’ultima non soddisfaceva i criteri di selezione relativi alle sue capacità tecniche e finanziarie. È manifesto che tali spiegazioni susciteranno necessariamente valutazioni negative, sia sulle qualità dell’offerta, sia su quelle dell’offerente. Tuttavia, non si può dedurre, in linea di principio, che tali valutazioni negative pregiudichino la reputazione dell’offerente in questione, purché siano formulate in modo non polemico e conformemente ai fatti.

98      Infatti, spettava al Parlamento, ai fini della decisione di aggiudicazione da adottare e, in particolare, ai fini della sua motivazione, verificare il rispetto dei criteri di selezione da parte delle offerte presentate. A tal riguardo, non si può in alcun modo contestare la decisione del 1° dicembre 2006 nella quale viene spiegato, in termini adeguati, che il personale dirigente, l’esperienza, il fatturato nonché i risultati di gestione degli esercizi recenti della ricorrente erano considerati troppo modesti perché il Parlamento potesse affidarle un progetto della portata di quello dell’appalto di cui trattasi. Tali affermazioni non possono di per sé, nell’ambito del rigetto di un’offerta, essere considerate come lesive della reputazione della ricorrente.

99      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la domanda di risarcimento della ricorrente nella causa T-383/06 in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

101    Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

102    La decisione del 1° dicembre 2006, che costituisce l’oggetto del ricorso nella causa T‑383/06, è stata annullata successivamente alla presentazione del ricorso, da una decisione adottata dal Parlamento conformemente alla procedura prevista in materia di gare d’appalto. Tuttavia, non può essere escluso, alla luce del fascicolo tanto nelle presenti cause quanto nei procedimenti sommari corrispondenti, che il Parlamento, con il comportamento da esso adottato nell’ambito della procedura di aggiudicazione di appalto, abbia provocato la presentazione del ricorso nella causa T-383/06 e la domanda di provvedimenti urgenti nella causa T‑383/06 R. Date tali circostanze, si deve decidere che la ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese nelle cause T‑383/06 e T‑383/06 R, mentre il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della ricorrente.

103    Nella causa T-71/07, poichè la ricorrente è rimasta soccombente, essa, tenuto conto della domanda del Parlamento in tal senso, dev’essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑71/07 R e all’eccezione di irricevibilità.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Le cause T-383/06 e T-71/07 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)      Nella causa T‑71/07, l’eccezione di irricevibilità è rinviata al merito.

3)      Il ricorso nella causa T-71/07 è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

4)      Non occorre più statuire sulla domanda di annullamento nella causa T‑383/06.

5)      La domanda di risarcimento danni nella causa T-383/06 è respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

6)      Nella causa T-383/06, il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese di Icuna.Com SCRL, comprese quelle relative al procedimento sommario. Icuna.Com sopporterà la metà delle proprie spese.

7)      Nella causa T-71/07, Icuna.Com sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento, comprese quelle relative al procedimento sommario e all’eccezione di irricevibilità.

Lussemburgo, 14 maggio 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: il francese.