Language of document : ECLI:EU:T:2008:542

Causa T‑67/07

Ford Motor Co.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo FUN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Non è descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista dei consumatori medi anglofoni appartenenti alla fascia d’età 18‑70 anni, il segno denominativo FUN, la cui registrazione è stata richiesta per «Veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori» appartenenti alla classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Il segno FUN può essere inteso, in relazione ai veicoli terrestri a motore, come indicativo del fatto che essi possono essere divertenti o costituire fonte di divertimento. Il segno FUN può quindi essere considerato come un segno che conferisce al prodotto un’immagine positiva, in senso analogo ad un’immagine avente scopo promozionale, suscitando nella mente del consumatore pertinente l’idea che un veicolo possa costituire fonte di divertimento. Peraltro, sebbene un veicolo terrestre a motore possa in taluni casi essere una fonte di divertimento per il suo conducente, il segno FUN non va al di là dell’ambito della suggestione.

Alla luce di tali circostanze, il nesso esistente tra il senso del termine «fun», da un lato, e i veicoli terrestri a motore, dall’altro, appare troppo vago, indeterminato e soggettivo per conferire a tale termine un carattere descrittivo rispetto ai suddetti prodotti.

A differenza di talune indicazioni descrittive delle caratteristiche di un veicolo, come turbo, ABS o 4x4, il segno FUN posto sulla parte posteriore di un veicolo non può servire a designare direttamente un veicolo terrestre a motore o una delle sue caratteristiche essenziali. Ivi collocato esso sarà percepito dal consumatore pertinente come designazione dell’origine commerciale del prodotto.

I prodotti designati nella domanda di registrazione come parti e accessori di veicoli terrestri a motore sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati in relazione ai detti veicoli e non già ad un uso autonomo. Le parti e gli accessori di veicoli oggetto della domanda di registrazione sono connessi a tali veicoli in modo indissolubile e occorre pertanto adottare nei loro riguardi una soluzione identica a quella precedentemente accolta per i veicoli terrestri a motore.

(v. punti 27, 34‑36, 44)