Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2008 – Cantieri Navali Termoli / Commissione
(causa T‑70/07)
«Aiuti di Stato – Costruzione navale – Aiuti al funzionamento connessi a contratti relativi a navi – Domanda di proroga del termine di consegna di una nave di cui all’art. 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 – Nesso di causalità tra l’evento straordinario e il ritardo»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Art. 253 CE) (v. punto 37)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti alla costruzione navale (Regolamento del Consiglio n. 1540/98, art. 3, n. 2) (v. punti 53‑58)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2006, 2006/948/CE, relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli SpA (GU L 383, pag. 53). |
Dispositivo
2) | | La Cantieri Navali Termoli SpA è condannata alle spese. |