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Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 - Toshiba / Commissione

(Causa T-113/07) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE ed all'art. 53 dell'accordo SEE - Ripartizione del mercato - Diritti della difesa - Prova dell'infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Motivazione - Importo di partenza - Anno di riferimento")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: inizialmente J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e J. Borum, avvocati, poi J. MacLennan ed A. Schulz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e J. Samnadda, poi X. Lewis, poi J. Bourke e F. Ronkes Agerbeek, infine J. Ronkes Agerbeek e N. Khan, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, domanda di modifica degli artt. 1 e 2 della suddetta decisione al fine di annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

L'art. 2, lett. h) ed i), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas) è annullato nella parte in cui riguarda la Toshiba Corp.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Toshiba sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale.

La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale.

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1 - GU C 140 del 23.6.2007.