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Ricorso presentato il 17 aprile 2007 - Hitachi e altri / Commissione

(Causa T-112/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi Ltd (Tokyo, Giappone), Hitachi Europe Ltd (Maidenhead, Regno Unito), Japan AE Power Systems Corp. (Tokyo, Giappone) (Rappresentanti: M. Reynolds, P. Mansfield e D. Arts, avvocati)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa riguarda ciascuna di esse;

di conseguenza, annullare le sanzioni comminate a ciascuna di esse;

in via alternativa, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nei limiti in cui essa riguarda ciascuna di esse, o, almeno, annullare o ridurre le sanzioni comminate a ciascuna di esse;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno proposto un'azione di annullamento ai sensi degli artt. 225 e 230 CE nei confronti della decisione della Commissione 24 gennaio 2007 (Caso COMP/F/38.899 - Gas Insulated Switchgear - C(2006) 6762def) in base a cui la Commissione ha ritenuto le ricorrenti, insieme ad altre imprese, responsabili di aver violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo nel settore delle apparecchiature di commutazione ad isolamento gassoso (in prosieguo: "ACIG"), mediante una serie di accordi e pratiche concordate consistenti: (a) nella ripartizione dei mercati; (b) nell'assegnazione delle quote di mercato e nel mantenimento delle rispettive quote; (c) nell'assegnazione di progetti ACIG individuali (manipolazione degli appalti) a produttori designati e nella alterazione delle procedure di appalto per tali progetti; (d) nella fissazione dei prezzi; (e) in accordi per l'interruzione di accordi di licenza con imprese non facenti parte del cartello; e (f) nello scambio di informazioni di mercato sensibili. In alternativa, le ricorrenti chiedono, sulla base dell'art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/20031 l'annullamento o la riduzione delle sanzioni comminate a ciascuna di esse.

I motivi su cui si fondano le ricorrenti possono essere riassunti come segue. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato le regole fondamentali a protezione del diritto di difesa, l'art. 2 del regolamento n. 1/2003 e l'art. 81 CE, nonché i principi generali di diritto comunitario nei seguenti termini.

In primo luogo, si sostiene che la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti mediante la mancata concessione dell'accesso a taluni mezzi di prova che si pretende di natura accusatoria nonché a taluni documenti potenzialmente a discarico.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non è riuscita a provare l'esistenza di una violazione dell'art. 81, n. 1, CE in modo sufficiente come richiesto dall'art. 2 del regolamento n. 1/2003. A tale riguardo, le ricorrenti sostengono, in particolare, che la Commissione non è riuscita a provare che esistesse una comune volontà tra le imprese europee e giapponesi interessate nel modo affermato nella decisione o che una qualunque comune volontà costituisse un accordo restrittivo o una pratica restrittiva.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non è riuscita a provare che le ricorrenti avevano preso parte ad un'unica e continua violazione.

In quarto luogo, la Commissione avrebbe commesso manifesti errori nella sua valutazione delle sanzioni imposte alle ricorrenti non riuscendo a valutare il peso specifico della pretesa violazione commessa dalle ricorrenti.

In quinto luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione ha commesso un manifesto errore non riuscendo a tenere conto, nella valutazione delle sanzioni imposte alle ricorrenti, di fattori relativi alla durata.

Infine, le ricorrenti sostengono che il metodo usato dalla Commissione per valutare le sanzioni, riguardo al moltiplicatore deterrente, viola i principi generali di diritto comunitario di uguaglianza di trattamento e di proporzionalità sia con riferimento al rischio che le ricorrenti potrebbero causare un pregiudizio significativo nel mercato europeo, sia riguardo alla non considerazione della recidiva.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).