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Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 – Bankia / Commissione

(Causa T-700/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bankia, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria (sistema español de arrendamiento financiero; in prosieguo: «SEAF») come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico (in prosieguo: «GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell’ordine di recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti in violazione di principi generali del diritto dell’Unione;

annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui trattasi nella causa

T-515/13, Spagna/Commissione (GUUE C 336, pag. 29).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata, qualificando come aiuto di Stato l’asserito SEAF e le misure individuali che lo configurerebbero, violi l’articolo 107 TFUE. La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel valutare congiuntamente e nell’addebitare al Regno di Spagna un pacchetto di misure pubbliche e private autonome e indipendenti. La ricorrente nega altresì che le misure in oggetto siano atte a conferire ai loro asseriti beneficiari un vantaggio economico selettivo, così come il fatto che possano falsare la concorrenza tra detti beneficiari e altri enti, nonché la loro asserita incidenza sul commercio tra Stati membri.

Secondo motivo

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, qualificando come nuovo aiuto invece che come aiuto esistente l’applicazione a casi determinati del sistema spagnolo di imposte sulla stazza, ha commesso un manifesto errore di diritto e una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Dal momento che nel 2002 la Commissione ha approvato il sistema di imposte sulla stazza notificato dalla Spagna, qualora intendesse mettere in questione la sua applicazione avrebbe comunque dovuto farlo seguendo la procedura applicabile agli aiuti esistenti. La ricorrente ritiene che gli argomenti esposti nella decisione per difendere la tesi della sussistenza di un nuovo aiuto siano manifestamente infondati.

Terzo motivo

Con il suo terzo motivo di annullamento la ricorrente deduce, in subordine, una violazione degli articoli 107 e 296 TFUE, dal momento che la Commissione fraintende, e in ogni caso non motiva adeguatamente, i motivi per cui enti quali la ricorrente (investitori in GIE che hanno realizzato operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione) sono considerati beneficiari ultimi e unici delle misure controverse.

Quarto motivo

In quarto luogo, la ricorrente sostiene, sempre in subordine, che l’ordine di recupero di cui all’articolo 4 della decisione impugnata viola il principio generale di certezza del diritto, in quanto introduce in maniera ingiustificata un limite temporale all’applicazione di tale principio.

Quinto motivo

Nel suo quinto motivo di annullamento la ricorrente espone i motivi per cui la decisione impugnata, pronunciandosi sulla validità di clausole contrattuali contenute in contratti privati sottoscritti in base al diritto spagnolo tra gli investitori e altri enti privati, avrebbe violato anche il principio di attribuzione delle competenze, gli articoli 107 e 108 TFUE, l’articolo 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.