Language of document : ECLI:EU:T:2016:672





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 novembre 2016 –
Ipatau / Consiglio

(cause riunite T‑694/13 e T‑2/15)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

(Decisioni del Consiglio 2013/534/PESC e 2014/750/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1054/2013 e n. 1159/2014)

(v. punti 47-51, 59, 60)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Requisiti minimi

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/534/PESC e 2014/750/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1054/2013 e n. 1159/2014)

(v. punti 66-70)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

(v. punto 76)

4.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/534/PESC e 2014/750/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1054/2013 e n. 1159/2014)

(v. punto 85)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione

(v. punto 101)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 2), nelle parti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Vadzim Ipatau è condannato alle spese.