Language of document : ECLI:EU:T:2015:515

Causa T‑393/10

(pubblicazione per estratto)

Westfälische Drahtindustrie GmbH e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione complessa – Infrazione unica e continuata – Dissociazione – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Valutazione della capacità contributiva – Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di un direttore generale della Commissione che respinge una domanda di riduzione di un’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle norme sulla concorrenza – Lettera contenente una valutazione della capacità contributiva dell’impresa distinta rispetto alla decisione iniziale – Insussistenza di carattere puramente confermativo – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione a controllare e riformare la decisione tenendo conto della situazione in diritto e in fatto esistente alla data della propria pronuncia – Interesse delle imprese sanzionate al controllo giurisdizionale delle valutazioni in fatto e in diritto compiute dalla Commissione

(Artt. 101 TFUE e 263 TFUE)

3.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Esistenza di un piano complessivo – Valutazione – Periodo transitorio tra due aspetti di un’infrazione unica – Conseguenze

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, §1)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano l’effettività o la durata dell’infrazione – Dissociazione pubblica

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Conseguenze

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione delle imprese – Impresa che ha partecipato a un’audizione sugli addebiti prospettati dalla Commissione – Richiesta di nuova audizione in merito a una domanda di riduzione dell’ammenda basata sulla valutazione della capacità contributiva dell’impresa – Rigetto – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza

[Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1]

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Obbligo della Commissione di applicare gli orientamenti nel rispetto dei principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Capacità contributiva – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Capacità contributiva – Controllo esteso al merito da parte del giudice dell’Unione – Errori di valutazione da parte della Commissione – Annullamento – Esercizio da parte del giudice dell’Unione della propria competenza estesa al merito

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

1.      Per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi di annullamento, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di terzi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. In tale contesto, occorre tener conto della sostanza del provvedimento di cui è stato richiesto l’annullamento al fine di determinare se questo sia impugnabile mediante ricorso di annullamento, mentre, in linea di principio, la forma in cui tale provvedimento è stato adottato è indifferente. Infatti, solamente l’atto con il quale un organismo dell’Unione prende posizione in modo chiaro e definitivo, in una forma che ne rivela inequivocabilmente la natura, costituisce una decisione che può formare oggetto di un ricorso di annullamento, a condizione che, tuttavia, tale decisione non costituisca la conferma di un atto precedente. Nel caso, invece, in cui l’atto impugnato sia puramente confermativo, il ricorso è ricevibile esclusivamente a condizione che l’atto confermato sia stato impugnato entro i termini. Così, qualora un ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all’istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata.

A tale riguardo, nel contesto di una decisione che infligge un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza, la lettera in cui un direttore generale della Commissione, da un lato, valuta la capacità contributiva dell’impresa incriminata prendendo in considerazione elementi di fatto e di diritto diversi da quelli che erano stati esaminati nella decisione iniziale e, dall’altro, prospetta una motivazione del rifiuto di ridurre l’ammenda distinta da quella su cui era stata fondata la decisione iniziale non può essere considerata puramente confermativa della decisione iniziale.

(v. punti 98-102, 107)

2.      In materia di ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza, l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza estesa al merito non esclude, ma presuppone che egli eserciti, nella misura in cui vi sia indotto dalle imprese incriminate e fatti salvi i motivi di ordine pubblico che è tenuto, nel rispetto del contraddittorio, a sollevare d’ufficio, il controllo delle valutazioni di diritto e di fatto operate dalla Commissione. Ora, sebbene il giudice dotato di competenza estesa al merito debba tener conto, in linea di principio, della situazione di diritto e di fatto esistente alla data in cui egli statuisce qualora ritenga giustificato esercitare il proprio potere di riforma, tale obbligo non determina la conseguenza di privare le imprese sanzionate dalla Commissione per violazione dell’articolo 101 TFUE di ogni interesse a che il controllo giurisdizionale verta anche sulla fondatezza delle valutazioni di fatto e di diritto operate dalla Commissione, con riferimento alla situazione di diritto e di fatto esistente alla data di tali valutazioni.

Pertanto, la sola eventualità che, per quanto riguarda la valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate, il giudice dell’Unione decida di esercitare la propria competenza estesa al merito non comporta la conseguenza di rendere privo di oggetto il controllo delle valutazioni contenute in una lettera in cui un direttore generale della Commissione ha valutato la capacità contributiva di tali imprese prendendo in considerazione elementi di fatto e di diritto diversi da quelli che erano stati esaminati nella decisione iniziale.

(v. punto 109)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 141-147, 152-155, 158, 161, 163, 189-191)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 166-171, 188, 194)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 172)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 272)

7.      Nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza, qualora sia stata organizzata un’audizione prima dell’adozione di una decisione che infligge ammende, la Commissione non deve tenere una nuova audizione con riferimento alla domanda di riduzione presentata da un’impresa incriminata, basata sulla valutazione della sua capacità contributiva.

Infatti, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non prevede l’organizzazione di una simile audizione, poiché tale disposizione sancisce esclusivamente il diritto delle imprese a far conoscere la propria opinione per quanto riguarda gli addebiti sui quali la Commissione intende fondare le sue decisioni. Tuttavia, la valutazione della capacità contributiva delle imprese non costituisce un addebito su cui basare una decisione che sanziona un’infrazione all’articolo 101 TFUE, ma consente alla Commissione di prendere in considerazione un certo numero di elementi presentati a sostegno di una domanda di riduzione dell’ammenda basata su motivi indipendenti dagli elementi costitutivi dell’infrazione.

Peraltro, neppure l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede un diritto delle imprese a essere ascoltate prima che venga adottata una decisione sulla loro domanda di riduzione basata sulla valutazione della loro capacità contributiva alla luce delle informazioni da esse fornite. Una simile decisione costituisce, certamente, un provvedimento individuale che reca pregiudizio ai sensi di tale disposizione. Ciononostante, il diritto a essere ascoltati da essa previsto deve essere considerato rispettato nelle situazioni in cui la decisione presa è basata esclusivamente su informazioni comunicate dal richiedente e alla luce di un contesto di fatto e di diritto a lui noto.

A tale riguardo, è vero che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Commissione è tenuta a consentire a un’impresa che ha presentato una domanda di riduzione in ragione della sua capacità contributiva di esporre il proprio punto di vista sugli elementi di fatto o di diritto su cui la Commissione intende basarsi per respingere tale domanda, nel caso in cui tali elementi non le siano stati comunicati da detta impresa. Per contro, il solo fatto che la Commissione ritenga che gli elementi che le sono stati presentati non siano convincenti non la costringe a comunicare tale valutazione prima di decidere in merito alla domanda.

(v. punti 279-283)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 287)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 288-296)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 297-302)

11.    In materia di concorrenza, dato che l’applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 costituisce l’ultimo elemento preso in considerazione nella determinazione dell’importo delle ammende, la valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate per violazione dell’articolo 101 TFUE ricade nell’ambito della competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Infatti, gli errori in cui la Commissione incorre nell’ambito della valutazione della capacità contributiva delle imprese incriminate sono in grado di comportare l’annullamento della sua decisione, nella parte in cui viene inflitta un’ammenda alle suddette imprese, e di giustificare l’esercizio da parte del giudice dell’Unione della sua competenza estesa al merito.

A tale riguardo, in una situazione in cui, in seguito alla trasmissione di una comunicazione degli addebiti, le società coinvolte abbiano trasferito fondi ad altre società appartenenti al medesimo gruppo, la circostanza che l’incapacità contributiva sia riconducibile a decisioni amministrative discrezionali non è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto di qualsiasi domanda di riduzione dell’ammenda. La Commissione deve tener conto, ai fini della valutazione della capacità contributiva, dei motivi per cui sono stati effettuati tali trasferimenti. Infatti, finanziamenti accordati ad altre società del gruppo possono, in particolare, far fronte all’esigenza di finanziare acquisizioni effettuate prima dell’invio della comunicazione degli addebiti. Peraltro, la Commissione deve tenere eventualmente presente che trasferimenti di fondi siffatti non hanno alcuna influenza sulla valutazione della capacità contributiva del gruppo di imprese complessivamente considerato.

Inoltre, per respingere una domanda di riduzione d’ammenda, la Commissione non può trascurare il fatto che l’impresa interessata abbia sufficientemente dimostrato di essere impossibilitata tanto a saldare in un unico versamento l’importo complessivo delle ammende poste a suo carico quanto a ottenere un finanziamento o anche solo una garanzia bancaria equivalenti a tale importo.

In tale contesto, se il giudice dell’Unione annulla, alla luce degli errori di valutazione da cui è viziata, la decisione della Commissione nella parte in cui vi si infligge un’ammenda all’impresa interessata, nulla osta a che detto giudice concluda, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, che non dev’essere concessa alcuna riduzione in considerazione della capacità contributiva di detta impresa e a che esso condanni quest’ultima al pagamento di un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inflitta nella decisione annullata.

(v. punti 297, 311, 319, 321, 328, 332, 357, 358)