Language of document : ECLI:EU:T:2015:596





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2015 –
NIOC e altri / Consiglio

(causa T‑577/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Entità substatale – Legittimazione ed interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Indicazione e scelta della base giuridica – Competenza del Consiglio – Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione – Nozione di entità associata – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà»

1.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da un’emanazione di uno Stato terzo – Ricorso diretto avverso un atto che istituisce misure restrittive nei suoi confronti – Ricevibilità (Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 33‑37)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 45)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive basate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Art. 40, comma 1, TUE; artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 55, 56)

4.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento concernente l’adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio – Ammissibilità – Presupposti – Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 23, §§ 2 e 3, e 46, § 2) (v. punti 59‑84)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 – Inclusione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a)] (v. punti 93‑97)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 103, 107)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1263/2012] (v. punto 112)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione a un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano – Nozione – Entità che appartiene a o è controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano – Inclusione [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 114‑116, 155, 175)

9.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione a un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 124‑127, 131, 132, 134‑142)

10.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 145‑147)

11.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 164‑166)

12.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Obbligo di produrre elementi di prova e di informazione concreti ai fini della loro verifica [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 945/2012] (v. punti 177, 178)

13.                     Politica estera e di sicurezza comune – Provvedimenti restrittivi nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio come partecipanti alla proliferazione nucleare – Obbligo di estendere tale misura alle entità detenute da, controllate da o associate a detta entità – Carattere di entità detenuta, controllata o associata – Attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione – Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 179‑182)

14.                     Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Richiamo da parte di una persona giuridica considerata emanazione di uno Stato terzo – Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’insieme delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive – Ammissibilità (Art. 215, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, venticinquesimo considerando; regolamento del Consiglio n. 267/2012, ventiseiesimo considerando) (v. punti 187‑189)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti e, dall’altra, domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità alle ricorrenti dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2012/635, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), nonché Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.