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Ricorso proposto il 20 maggio 2009 - Slovenia / Commissione

(Causa T-197/09)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 1, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l'irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5% per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

in ragione di un'errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l'art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 2, rispettivamente l'art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 3, in quanto ha proceduto troppo tardi alla revisione; ha scelto per essa una regione non tipica per la quale sono stati controllati campi manifestamente piccoli; in occasione della revisione stessa, non ha tenuto conto dello standard internazionale 530 nonché ha infondatamente censurato l'impiego della ruota di misurazione da parte della ricorrente;

ha violato il principio del divieto della disparità di trattamento tra Stati membri poiché ha condotto la revisione del controllo nazionale negli altri Stati membri su una base più ampia e quindi con un campione più rappresentativo;

ha applicato una decisione, e cioè la correzione finanziaria del 5%, che a causa del rischio limitato per il Fondo, in considerazione delle risorse assegnate, è manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità ed all'ampiezza della violazione constatata;

ha agito in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza poiché i suoi servizi non hanno contestato la regolarità delle indicazioni che prevedevano l'impiego della ruota di misurazione e, sino all'autunno 2005, non hanno attirato l'attenzione della ricorrente sulla problematica.

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1 - GU L 75 del 21 marzo 2009, pag. 15.

2 - Regolamento (CE)della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12 dicembre 2001, pag. 11).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 18 del 30 aprile 2004, pag. 18).