Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA)
(causa T‑51/12)
«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Ammissibilità – Presupposti – Identificazione sufficientemente chiara e precisa (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 21)
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata della tutela che ne deriva – Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 22)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010‑1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Scooters India Ltd, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
3) | | La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese. |