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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 gennaio 2012 - Onafts - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés / Radia Hadj Ahmed

(Causa C-45/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Onafts - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Resistente: Radia Hadj Ahmed

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui una cittadina di uno Stato terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) abbia ottenuto da meno di cinque anni un permesso di soggiorno in uno Stato membro (nella fattispecie, il Belgio) per ricongiungersi, in assenza di matrimonio o di unione registrata, ad un cittadino di un altro Stato europeo (nella fattispecie, una persona di cittadinanza francese), da cui ha un figlio (cittadino francese), detta cittadina rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 2 quale familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ai fini della concessione, quale beneficiaria, di prestazioni familiari garantite a favore di un altro figlio cittadino di un paese terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) benché nel frattempo sia cessata la convivenza con il padre del minore di cittadinanza francese.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se alla luce delle circostanze di cui a quest'ultima e in considerazione della presenza nel suo nucleo familiare del minore di cittadinanza francese, detta cittadina di uno Stato terzo o il minore cittadino di uno Stato terzo rientrino nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite a favore del figlio di cittadinanza algerina.

In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della direttiva 2004/38  in combinato disposto con l'articolo 12 CE (divenuto articolo 18 TFUE), dello stesso trattamento giuridico dei cittadini nazionali fin quando il diritto di soggiorno non le venga revocato, cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite mentre tale requisito non opera nei confronti dei beneficiari nazionali.

In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione e in quanto madre di un cittadino dell'UE, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di parità di trattamento cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite a favore di un altro dei suoi figli, cittadino di un paese terzo, laddove detto requisito della durata della residenza non sia richiesto nel caso di un minore avente la cittadinanza dell'UE.

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1 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 - Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).