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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles - Belgio) – Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) / Radia Hadj Ahmed

(Causa C-45/12)1

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione ratione personae – Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 859/2003 – Direttiva 2004/38/CE – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Requisito di durata della residenza)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Convenuta: Radia Hadj Ahmed

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cour du travail de Bruxelles – Interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) – Interpretazione degli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) – Interpretazione dell’articolo 18 TFUE e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Concessione di prestazioni familiari a una cittadina di uno Stato terzo che abbia ottenuto un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro – Presenza di un altro figlio, cittadino di un paese terzo – Ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 – Nozione di «familiare» – Disciplina nazionale che impone un requisito di durata della residenza ai fini della concessione di prestazioni familiari – Parità di trattamento

Dispositivo

1)    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

–    detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

–    soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

–    la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

–    i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell’applicazione di quest’ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

2)    Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest’ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella situazione descritta al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

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1 GU C 109 del 14.4.2012.