Language of document : ECLI:EU:T:2014:138





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 marzo 2014 – Faci / Commissione

(causa T‑46/10)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati nonché dei clienti e scambio di informazioni commerciali sensibili – Prova di una delle parti dell’infrazione – Ammende – Parità di trattamento – Buona amministrazione – Termine ragionevole – Proporzionalità»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza o la durata dell’infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 45‑55, 88‑92)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Controllo esteso al merito – Valutazione della proporzionalità dell’ammenda da parte del Tribunale (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 22) (v. punti 129‑141, 152, 157, 177)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione dovuto ad un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione ai diritti della difesa delle imprese interessate – Incidenza della durata eccessiva del procedimento sul contenuto della decisione della Commissione – Insussistenza (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 173, 174)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate al fatturato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 196)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 200‑202)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici) parte o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Faci SpA è condannata alle spese.