Language of document : ECLI:EU:C:2018:244

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

12 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine»

Nella causa C‑323/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 10 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2017, nel procedimento

People Over Wind,

Peter Sweetman

contro

Coillte Teoranta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Rosas, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la People Over Wind e P. Sweetman, da O. Clarke, solicitor, O. Collins, BL, e J. Devlin, SC;

–        per la Coillte Teoranta, da J. Conway, solicitor, S. Murray, BL, e D. McGrath, SC;

–        per la Commissione europea, da C. Hermes ed E. Manhaeve, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la People Over Wind, organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente, e il sig. Peter Sweetman alla Coillte Teoranta (in prosieguo: la «Coillte»), società di proprietà dello Stato irlandese e operante nel settore forestale, in merito ai lavori necessari per la posa del cavo che collega un parco eolico alla rete elettrica.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi del decimo considerando della direttiva «habitat»:

«considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata».

4        L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3.      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva è del seguente tenore:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

(…)».

6        L’articolo 6 della medesima direttiva così recita:

«1      Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.      Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

 Il diritto irlandese

7        La High Court (Alta Corte, Irlanda) precisa che l’autorizzazione alla realizzazione di opere è disciplinata dai Planning and Development Acts (leggi sulla pianificazione e sullo sviluppo) e dai regolamenti adottati in virtù dei medesimi. L’autorità competente è l’autorità locale per la pianificazione territoriale, ed è consentito presentare ricorso dinanzi all’An Bord Pleanála (Commissione nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale, Irlanda).

8        Taluni tipi di opere sono considerati «opere esenti» e, salvo alcune eccezioni, non richiedono un’autorizzazione ai sensi delle leggi sulla pianificazione e sullo sviluppo. Un esempio di opera esente è «la realizzazione, da parte di qualsiasi prestatore, autorizzato a fornire un servizio di elettricità, di un’opera consistente nella posa sotterranea di condutture principali, di tubature, cavi o altri apparecchi ai fini della prestazione».

9        Ciononostante, per i «progetti esenti» può essere necessaria un’autorizzazione di altro tipo o una procedura di adozione. L’European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 [regolamento del 2011 relativo ad atti delle Comunità europee (uccelli e habitat naturali)] (in prosieguo: il «regolamento del 2011») si applica a progetti diversi da quelli soggetti ad autorizzazione ai sensi delle leggi sulla pianificazione e sullo sviluppo. Inoltre, un’opera rientrante nella categorie di «progetto esente» deve comunque essere soggetta a un’autorizzazione ai sensi della legge sulla pianificazione e sullo sviluppo se è richiesta un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

10      Ai sensi dell’articolo 42 del regolamento del 2011:

«1.      L’autorità pubblica procederà a un preesame sulla necessità dell’opportuna valutazione di un piano o di un progetto per il quale è stata ricevuta una domanda di approvazione, o che un’autorità pubblica intende realizzare o adottare e che non è direttamente collegato o necessario alla gestione del sito come sito europeo, al fine di valutare, alla luce della migliore conoscenza scientifica e degli obiettivi di conservazione del sito, se tale piano o progetto, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, possa avere un’incidenza significativa sul sito europeo.

2.      Un’autorità pubblica procede ad un preesame sulla necessità dell’opportuna valutazione ai sensi del paragrafo 1 prima di rilasciare l’autorizzazione per un piano o progetto, o prima di prendere una decisione di realizzare o adottare un piano o un progetto.

(…)

6.      L’autorità pubblica stabilisce che è necessaria un’opportuna valutazione di un piano o di un progetto se il piano o il progetto non è direttamente collegato o necessario alla gestione del sito come sito europeo e se, sulla base di informazioni scientifiche oggettive a seguito del preesame ai sensi del presente articolo, non si può escludere che il piano o il progetto, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, avrà un’incidenza significativa su un sito europeo.

7.      L’autorità pubblica stabilisce che non è necessaria un’opportuna valutazione di un piano o di un progetto se il piano o il progetto non è direttamente collegato o necessario alla gestione di un sito come sito europeo e se, sulla base di informazioni scientifiche oggettive a seguito del preesame ai sensi del presente articolo, si può escludere che il piano o il progetto, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, avrà un’incidenza significativa su un sito europeo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      Il procedimento principale verte sulla valutazione dei possibili effetti che la posa del cavo di collegamento di un parco eolico alla rete elettrica potrebbe avere su due zone speciali di conservazione nell’ambito della rete ecologica europea Natura 2000, tra cui quella del fiume Barrow e del fiume Nore (Irlanda). Tale zona costituisce un habitat per la sottospecie irlandese dell’ostrica perlifera d’acqua dolce (margaritifera durrovensis; in prosieguo: l’«ostrica perlifera della Nore»). Questa specie figura all’allegato II della direttiva «habitat». La popolazione adulta residua di tale ostrica perlifera ammonta, secondo le stime riportate dal giudice di rinvio, ad appena 300 esemplari, dopo aver raggiunto un numero di esemplari pari a 20 000 nell’anno 1991. L’aspettativa di vita di ogni esemplare si situerebbe tra i 70 e i 100 anni, ma l’ostrica perlifera della Nore non si sarebbe riprodotta dal 1970. Secondo tale giudice, dai recenti monitoraggi emerge che tale specie è in via di estinzione a causa della sedimentazione elevata del letto della Nore, alla quale tale specie è particolarmente vulnerabile, in quanto la sedimentazione impedisce che tale fiume venga ripopolato con successo da novellame.

12      L’autorizzazione richiesta per lo sviluppo del parco eolico di cui al procedimento principale, ad eccezione del suo collegamento alla rete, era stata al centro di precedenti procedimenti. Tale autorizzazione, concessa nel corso dell’anno 2013 dalla commissione nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale, è stata subordinata a varie condizioni. Così, ai sensi della condizione 17 relativa a tale autorizzazione, «[l]a costruzione del progetto sarà gestita ai sensi di un piano di gestione edilizia che sarà presentato all’autorità per la pianificazione territoriale e da questa approvato per iscritto prima dell’inizio della costruzione. Tale piano fornirà dettagli sulla pratica edilizia per il progetto, compresi (…) k) i metodi per garantire che lo scarico di acque di superficie sia controllato in modo che nessuna fanghiglia o altra sostanza inquinante sia immessa nei corsi d’acqua (…)».

13      A seguito della concessione di tale autorizzazione, il committente ha affrontato la questione del collegamento alla rete elettrica del parco eolico in questione attraverso un cavo, collegamento che costituisce l’oggetto del procedimento principale.

14      I ricorrenti nella causa principale ritengono che gli inquinanti fluviali risultanti dalla posa di tale cavo di collegamento, quali la fanghiglia e i sedimenti, avranno un impatto nefasto sull’ostrica perlifera della Nore.

15      La Coillte fa valere che la posa discussa nel procedimento principale è un’«opera esente» da autorizzazioni, ai sensi della normativa nazionale applicabile in materia di realizzazione di opere. Tuttavia, essa ammette che, nell’ipotesi in cui il progetto richieda un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale, dovrebbe essere ottenuta un’autorizzazione in materia di pianificazione territoriale dall’autorità locale a ciò preposta.

16      Al fine di determinare la necessità di effettuare una tale opportuna valutazione, la società ha affidato a consulenti l’incarico di effettuare tale esame (in prosieguo: il «preesame»).

17      Nella relazione di preesame redatta da tali consulenti si conclude, in particolare, quanto segue:

«a)      In assenza di misure di protezione, esiste un rischio potenziale di liberazione di solidi in sospensione in corsi d’acqua lungo il percorso selezionato, comprese le ubicazioni di perforazioni direzionali.

b)      Riguardo all’[ostrica perlifera della Nore], se la costruzione dei lavori progettati, relativi ai cavi, dovesse comportare lo scarico di fango o di sostanze inquinanti come cemento nel tratto di fiume popolato dal mollusco lungo il percorso di correnti o fiumi minori, si produrrebbe un effetto negativo sulla popolazione del mollusco. La sedimentazione di detriti può impedire un flusso d’acqua sufficiente lungo i detriti, privando di ossigeno il novellame di [ostrica perlifera della Nore]».

18      Risulta dagli atti a disposizione della Corte che in tale relazione sono state altresì analizzate «misure di protezione».

19      Successivamente, sulla base di tale relazione, è stata formulata la seguente raccomandazione alla Coillte, da parte del «gestore del programma»:

«Come esposto in dettaglio nella relazione (…) di preesame sulla necessità di un’opportuna valutazione, sulla base dei risultati di detta relazione e alla luce della migliore conoscenza scientifica, le opere di collegamento alla rete elettrica non avranno un’incidenza significativa sui siti europei in questione alla luce degli obiettivi di conservazione dei siti europei, singolarmente o in combinazione con il parco eolico di Cullenagh [(Irlanda)] e con altri piani o progetti, e un’opportuna valutazione non è richiesta. Questa conclusione è stata raggiunta sulla base della distanza tra il progettato collegamento alla rete elettrica del parco di Cullenagh e i siti europei, e delle misure di protezione che sono state integrate nella progettazione».

20      Accogliendo le motivazioni e la raccomandazione sopra esposte, la Coillte, in qualità di autorità pubblica a norma dell’articolo 42 del regolamento del 2011, ha stabilito che nella fattispecie non era necessaria un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

21      Il giudice del rinvio ritiene che la decisione secondo cui un’opportuna valutazione non era richiesta si basa sulle «misure di protezione» menzionate nella relazione di preesame. Tale giudice precisa che le misure di protezione proposte e prese in considerazione dagli estensori di tale relazione non sono rigorose quanto quelle previste alla condizione 17, lettera k), dell’autorizzazione rilasciata per lo sviluppo del parco eolico in questione.

22      Alla luce delle suesposte considerazioni, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, o in quali circostanze, si possano prendere in considerazione le misure di attenuazione quando si effettua il preesame sulla necessità dell’opportuna valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “habitat”».

 Sulla questione pregiudiziale

23      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 6 della direttiva «habitat» impone agli Stati membri una serie di obblighi e di procedure specifiche intesi ad assicurare, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e, in particolare, delle zone speciali di conservazione (sentenze dell’11 aprile 2013, Sweetman e a., C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 31).

24      Secondo la giurisprudenza della Corte, le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere interpretate come un insieme coerente con riferimento agli obiettivi di conservazione perseguiti da tale direttiva. In effetti, i paragrafi 2 e 3 di detto articolo mirano ad assicurare uno stesso livello di tutela degli habitat naturali e degli habitat delle specie, mentre il paragrafo 4 del medesimo articolo costituisce solo una disposizione in deroga al secondo periodo del paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

25      Così, l’articolo 6 della direttiva suddetta ripartisce le misure in tre categorie, ossia in misure di conservazione, misure di prevenzione e misure di compensazione, rispettivamente previste ai paragrafi 1, 2 e 4 di detto articolo. Risulta dal testo dell’articolo 6 della direttiva «habitat» che tale disposizione non contiene alcun riferimento a una qualsivoglia nozione di «misura di attenuazione». (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata).

26      Ne consegue che, come risulta dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre intendere le misure che il giudice del rinvio qualifica come «misure di attenuazione», e che la Coillte chiama «misure di protezione», come riferite a misure intese a evitare o a ridurre gli eventuali effetti negativi del progetto previsto sul sito interessato.

27      Pertanto, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario o meno procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze del progetto su un sito interessato, sia possibile, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale progetto su questo sito.

28      Ai sensi del decimo considerando della direttiva habitat, qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata. Tale considerando trova la sua espressione nell’articolo 6, paragrafo 3, di questa direttiva, che prevede, in particolare, che un piano o un progetto che possa pregiudicare significativamente il sito interessato non può essere autorizzato senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 22).

29      Come ricordato dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», individua due fasi. La prima, di cui al primo periodo di detta disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o un progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi significativamente detto sito. La seconda fase, di cui al secondo periodo della medesima disposizione, che interviene una volta effettuata detta opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di tale piano o progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l’integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva (sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punti 44 e 46 e giurisprudenza ivi citata).

30      Occorre aggiungere che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» integra il principio di precauzione e consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello enunciato in tale disposizione non può garantire in modo altrettanto efficace la realizzazione dell’obiettivo di protezione dei siti cui è volta detta disposizione (sentenza del 26 aprile 2017, Commissione/Germania, C‑142/16, EU:C:2017:301, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, come convenuto tra le parti nel procedimento principale e la Commissione, i dubbi del giudice del rinvio riguardano solo la fase di preesame. Più precisamente, il giudice del rinvio chiede se misure volte a evitare o a ridurre gli eventuali effetti negativi di un piano o di un progetto sul sito interessato possano essere prese in considerazione nella fase del preesame, al fine di determinare se sia necessario effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza di tale piano o progetto su detto sito.

32      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» indica chiaramente che l’obbligo di procedere a una valutazione dipende dai due presupposti cumulativi seguenti: il piano o il progetto in questione dev’essere non connesso o necessario alla gestione del sito, e deve poter avere incidenze significative su quest’ultimo.

33      Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il giudice del rinvio ritiene soddisfatto il primo presupposto.

34      Quanto al secondo presupposto, secondo giurisprudenza costante, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 26 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑538/09, EU:C:2011:349, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). La valutazione di detto rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

35      Come sostengono le ricorrenti nel procedimento principale e la Commissione, la circostanza che, come rilevato dal giudice del rinvio, le misure volte a evitare o a ridurre gli effetti negativi di un piano o di un progetto sul sito interessato siano prese in considerazione, in sede di esame della necessità di realizzare una valutazione adeguata, presuppone che sia verosimile che il sito sia pregiudicato in modo significativo e che, pertanto, occorra procedere a una simile valutazione.

36      Tale conclusione è corroborata dal fatto che un’analisi completa e precisa delle misure intese a evitare o a ridurre eventuali effetti significativi sul sito interessato dev’essere effettuata non allo stadio della fase di preesame, ma precisamente a quello dell’opportuna valutazione.

37      La presa in considerazione di simili misure fin dalla fase di preesame potrebbe compromettere l’effetto utile della direttiva «habitat», in generale, nonché la fase di valutazione, in particolare, in quanto quest’ultima fase perderebbe il suo oggetto e sussisterebbe un rischio di aggiramento di tale fase di valutazione, che costituisce tuttavia una garanzia essenziale prevista da detta direttiva.

38      A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte insiste sulla circostanza che la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

39      Inoltre, è dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» che persone come i ricorrenti nel procedimento principale traggono, in particolare, un diritto di partecipare ad un procedimento di adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di un piano o di un progetto che può avere effetti significativi sull’ambiente (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 49).

40      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.