Language of document : ECLI:EU:C:2018:244

Causa C‑323/17

People Over Wind e Peter Sweetman

contro

Coillte Teoranta

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018

Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Valutazione dell’impatto di un progetto su un sito – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito.

Come sostengono le ricorrenti nel procedimento principale e la Commissione, la circostanza che, come rilevato dal giudice del rinvio, le misure volte a evitare o a ridurre gli effetti negativi di un piano o di un progetto sul sito interessato siano prese in considerazione, in sede di esame della necessità di realizzare una valutazione adeguata, presuppone che sia verosimile che il sito sia pregiudicato in modo significativo e che, pertanto, occorra procedere a una simile valutazione. Tale conclusione è corroborata dal fatto che un’analisi completa e precisa delle misure intese a evitare o a ridurre eventuali effetti significativi sul sito interessato dev’essere effettuata non allo stadio della fase di preesame, ma precisamente a quello dell’opportuna valutazione. La presa in considerazione di simili misure fin dalla fase di preesame potrebbe compromettere l’effetto utile della direttiva «habitat», in generale, nonché la fase di valutazione, in particolare, in quanto quest’ultima fase perderebbe il suo oggetto e sussisterebbe un rischio di aggiramento di tale fase di valutazione, che costituisce tuttavia una garanzia essenziale prevista da detta direttiva.

(v. punti 35‑37, 40 e dispositivo)