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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     (Quinta Sezione)

     10 aprile 2003

nella causa C-305/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (1)

    ("Ritrovati vegetali ( Regime di protezione ( Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 ( Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto ( Obbligo di

fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria")

    (Lingua processuale: il tedesco)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-305/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Christian Schulin e Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può richiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi, nella sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto piantando, nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga a una delle specie di piante agricole elencate dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.

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1 - GU C 302 del 21.10.2000