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Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2012 - Verenigde Douaneagenten / Commissione

(Causa T-32/11)

["Unione doganale - Importazione di zucchero di canna grezzo proveniente dalle Antille olandesi - Recupero a posteriori di dazi all'importazione - Domanda di sgravio di dazi all'importazione - Art. 220, n. 2, lett. b) e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Violazione di forme sostanziali"]

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van der Meché e S. Moolenaar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Bouyon e B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1ºottobre 2010, C(2010) 6754 def., che constata, da un lato, che è giustificato procedere al recupero a posteriori di dazi all'importazione e, dall'altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09)

Dispositivo

La decisione della Commissione 1ºottobre 2010, C(2010) 6754 def. è annullata nella parte in cui constata che lo sgravio di dazi all'importazione di un importo pari a EUR 531 985,59, ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, non è giustificata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 103 del 2.4.2011.