Language of document : ECLI:EU:T:2012:63





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 febbraio 2012 — Verenigde Douaneagenten / Commissione

(causa T‑32/11)

«Unione doganale — Importazione di zucchero di canna grezzo proveniente dalle Antille olandesi — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importazione — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Violazione delle forme sostanziali»

1.                     Risorse proprie dell’Unione europea — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario — Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)] (v. punti 26, 27, 36)

2.                     Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Violazione delle forme sostanziali — Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 48, 49)

3.                     Risorse proprie dell’Unione europea — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione — Applicazione della clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220, § 2, e 239) (v. punti 50‑52)

4.                     Risorse proprie dell’Unione europea — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione — Applicazione della clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220, § 2, e 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 871 e 905) (v. punti 53‑55)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, che constata, da un lato, che è giustificato procedere al recupero a posteriori di dazi all’importazione e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09).

Dispositivo

1)

La decisione C(2010) 6754 def. della Commissione, del 1° ottobre 2010, è annullata nella parte in cui constata che lo sgravio di dazi all’importazione di un importo pari a EUR 531 985,59, ex articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, non è giustificata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.