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Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2014 – Kyocera Mita Europe / Commissione

(Causa T-35/11) 1

(«Ricorso di annullamento – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura doganale e statistica – Classificazione nella nomenclatura combinata – Sottovoci doganali – Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kyocera Mita Europe BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell’allegato del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e dalla Olivetti SpA.

La Kyocera Mita Europe BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 80 del 12.3.2011.