Language of document : ECLI:EU:T:2014:797





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 settembre 2014 – Canon Europa / Commissione

(causa T‑34/11)

«Ricorso di annullamento – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura doganale e statistica – Classificazione nella nomenclatura combinata – Sottovoci doganali – Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento sulla nomenclatura combinata – Inclusione – Atto che comporta misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato – Esistenza di mezzi d’impugnazione nazionali nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 861/2010, allegato) (v. punti 33‑39, 47, 48, 50, 51, 55)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell’allegato del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e dalla Olivetti SpA.

3)

La Canon Europe NV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.