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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Verenigde Douaneagenten / Commissione

(Causa T-32/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: J. van der Meché, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione sulla base dei motivi sottostanti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 1º ottobre 2010, REC 02/09.

Basandosi sull'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 1 e sull'art. 871 del regolamento n. 2454/93 2, la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva agito in buona fede e che aveva osservato tutte le prescrizioni delle disposizioni in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana; ciò nondimeno non si tratta di un errore delle autorità competenti e, pertanto, si deve procedere al recupero a posteriori.

La ricorrente sostiene che, nella fattispecie in esame, si è verificato un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 2913/92. Detto comma, infatti, stabilisce che quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato costituisce un errore. A suo parere ciò è quanto si è verificato nella specie.

Inoltre, la ricorrente asserisce che, in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali, le autorità doganali dei Paesi Bassi devono dimostrare che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta interpretazione dei fatti da parte dell'esportatore.

La ricorrente è del parere che si debba pertanto concludere che il rilascio di certificati inesatti da parte delle autorità doganali di Curaçao costituisca un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 2913/92.

Nel suo ricorso la Commissione ha inoltre stabilito che la ricorrente non vada ritenuta responsabile di aver agito fraudolosamente o di aver mostrato manifesta negligenza, ciò nondimeno non si riscontrerebbero circostanze eccezionali e, di conseguenza, lo sgravio dei dazi non sarebbe giustificato.

A tale riguardo la ricorrente fa valere che il provvedimento relativo allo sgravio dei dazi di cui alla decisione impugnata è stato adottato in conformità dell'art. 239, del regolamento n. 2913/92, e non entro il termine ex art. 907 del regolamento n. 2454/93. Pertanto, sostiene la ricorrente, le autorità doganali dei Paesi Bassi dovrebbero dare un seguito favorevole alla richiesta di sgravio dei dazi.

Oltretutto, nella sua indagine la Commissione non avrebbe seguito la corretta procedura, in quanto non ha sentito la ricorrente, e non l'ha posta in condizione di far conoscere utilmente la sua posizione, il che, ad avviso della ricorrente, è in contrasto con il principio di difesa di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La ricorrente sostiene inoltre che si tratta di una circostanza particolare, adducendo il fatto che essa, per il proprio ricorso relativo all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, è vincolata alla produzione di documenti che non sono in suo possesso, e che nemmeno era tenuta ad avere.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

2 - Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).