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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Peeters Landbouwmachines / UAMI - Fors MW (BIGAB)

(Causa T-33/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P.N.A.M. Claassen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AS Fors MW (Saue, Repubblica di Estonia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 novembre 2010, procedimento R 210/2010-1;

ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, ovvero ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, nella parte riguardante la registrazione per la classe 7; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "BIGAB", per prodotti delle classi 6, 7 e 12 - registrazione di marchio comunitario n. 4363842

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la propria domanda sugli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 52, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea della mala fede e non ha riconosciuto l'importanza della somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi messi a confronto.

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