Language of document : ECLI:EU:T:2015:511

Causa T‑423/10

(publicazione per estratto)

Redaelli Tecna SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Obiettivi perseguiti dalla Commissione con la sostituzione della sua prima comunicazione sull’immunità dalle ammende – Presa in considerazione da parte del giudice dell’Unione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 2002/C 45/03)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Criteri di valutazione – Considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑23)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑23)

1.      In materia di concorrenza, la Commissione ha definito, nella sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (2002), le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso di una sua indagine su un’intesa possono essere esentate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare. La suddetta comunicazione ha sostituito una prima comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (1996) al fine di consentirle di adattare la sua politica in materia alla luce dell’esperienza maturata dopo cinque anni di applicazione. In particolare, la Commissione ha considerato che, se la validità dei principi alla base della comunicazione del 1996 era stata confermata, l’esperienza aveva rivelato che l’efficacia della comunicazione sarebbe risultata accresciuta da una maggiore trasparenza e certezza delle condizioni previste per una riduzione delle ammende. Analogamente, la Commissione ha indicato che anche una corrispondenza più stretta tra l’entità della riduzione dell’importo delle ammende e il valore del contributo di un’impresa all’accertamento dell’esistenza dell’infrazione avrebbe potuto aumentare tale efficacia.

Il Tribunale deve tener conto di tali evoluzioni perseguite dalla Commissione quando quest’ultima ha sostituito la comunicazione del 1996 con la comunicazione del 2002.

(v. punti 77-79)

2.      Nel contesto della determinazione dell’importo di ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, i termini della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (comunicazione sul trattamento favorevole) presuppongono una distinzione tra due fasi.

In primo luogo, per poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre che l’impresa interessata fornisca elementi di prova dotati di un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione. Quindi, stabilendo che gli elementi forniti da un’impresa costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, la comunicazione sul trattamento favorevole impone un confronto tra gli elementi di prova precedentemente detenuti dalla Commissione e quelli acquisiti grazie alla cooperazione offerta dal richiedente il trattamento favorevole.

In secondo luogo, per stabilire, se del caso, la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre prendere in considerazione due criteri: la data in cui gli elementi di prova sono stati comunicati e il grado di valore aggiunto che hanno rappresentato. In questa analisi, la Commissione può anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire dalla data del suo contributo.

Così, qualora gli elementi di prova forniti alla Commissione presentino un valore aggiunto significativo e l’impresa non sia la prima o la seconda a comunicare tali elementi, la percentuale massima di riduzione dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta dalla Commissione sarà del 20%. Quanto più tempestiva sarà stata la cooperazione e maggiore il valore aggiunto, tanto più aumenterà la percentuale di riduzione, per raggiungere un massimo del 20% dell’importo che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto. L’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri del cartello costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema istituito dalla comunicazione sul trattamento favorevole. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il grado di valore aggiunto attribuito ai vari elementi di prova forniti da un’impresa a tale riguardo. In proposito, pur se la Commissione è tenuta a esporre i motivi in base ai quali ritiene che taluni elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole costituiscano un contributo tale da giustificare, o meno, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese che intendano contestare la decisione della Commissione al riguardo dimostrare che le informazioni fornite volontariamente da queste imprese sono state determinanti per consentire alla medesima di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare, quindi, una decisione che infligge ammende.

Tenuto conto della ratio della riduzione, la Commissione non può dunque prescindere dall’utilità dell’informazione fornita, utilità che dipende necessariamente dagli elementi di prova già in suo possesso. Qualora, infatti, nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole, un’impresa si limiti a confermare, in maniera meno circostanziata ed esplicita, alcune informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della sua cooperazione, il grado di collaborazione fornito da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione già in possesso della Commissione non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole.

Peraltro, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, dichiarazione la cui esattezza venga contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.

(v. punti 86-94)

3.      In materia di concorrenza, la Commissione dispone di un margine discrezionale in sede di esame del valore aggiunto significativo delle informazioni che le sono fornite ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese. Tuttavia, il giudice dell’Unione non può basarsi su tale margine discrezionale al fine di rinunciare all’esercizio di un controllo approfondito, tanto in diritto quanto in fatto, sulla valutazione compiuta dalla Commissione al riguardo. Ciò vale a maggior ragione quando venga chiesto al giudice dell’Unione di esaminare esso stesso il valore da attribuire agli elementi di prova presentati nel corso del procedimento conclusosi con l’accertamento di una violazione del diritto della concorrenza.

(v. punti 95, 96)