Language of document : ECLI:EU:T:2010:509





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 – Earle Beauty / UAMI (NATURALLY ACTIVE)

(causa T‑307/09)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo NATURALLY ACTIVE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo intrinseco – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo NATURALLY ACTIVE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 26‑28, 32‑37)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo NATURALLY ACTIVE come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo NATURALLY ACTIVE per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44 – domanda n. 6531438

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo NATURALLY ACTIVE per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese