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Ricorso proposto il 4 agosto 2009 -- Sanyō Denki/UAMI - Telefónica O2 Germany (eneloop)

(Causa T-309/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sanyō Denki Kabushiki Kaisha (Osaka, Giappone) (Rappresentanti: M. De Zorti, M. Koch e T. Grimm, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 6 maggio 2009, nel procedimento di ricorso R 794/2008-2;

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento;

Condannare l'interveniente alle spese del procedimento, ivi incluse le spese del procedimento di ricorso;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "eneloop" per prodotti della classe 9 (domanda n. 4 620 225)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: tra l'altro, il marchio denominativo tedesco "LOOP" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (Marchio n. 30 416 654.5)

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 , in quanto tra i marchi configgenti non vi sarebbe alcun rischio di confusione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).