Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 - Earle Beauty / UAMI (NATURALLY ACTIVE)
("Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NATURALLY ACTIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo intrinseco - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Isola di Wight, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Cover, successivamente K. O'Rourke, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009-2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo NATURALLY ACTIVE come marchio comunitario.
Dispositivo
1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009-2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo NATURALLY ACTIVE per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, "vanity case", borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall'UAMI. Quest'ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese.
____________1 - GU C 244 del 10.10.2009.