Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 – PPG e SNF / ECHA
(Causa T-268/10 RENV)1
(«REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante – Sostanze intermedie – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Proporzionalità – Parità di trattamento»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams e E. Mullier, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: da B. Koopman, agente); e Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, E. Manhaeve e K. Talabér Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide (CE n. 201-173-7) è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di detto regolamento
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA).
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
____________1 GU C 274 del 9.10.2010.