Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 luglio 2013 – Aventis Pharmaceuticals / UAMI – Fasel (CULTRA)
(causa T‑142/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CULTRA – Marchi nazionali denominativi anteriori SCULPTRA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 53)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo CULTRA e marchi denominativi SCULPTRA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 27, 51, 52, 56, 57)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 2478/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Aventis Pharmaceuticals, Inc. e la Fasel Srl. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 gennaio 2012 (procedimento R 2478/2010-1) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Aventis Pharmaceuticals, Inc. per il procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. |