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Impugnazione proposta il 19 agosto 2013 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, causa F-21/12, Achab/CESE

(causa T-430/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, causa F-21/12, nella parte in cui annulla la decisione del CESE del 9 giugno 2011 relativa alla ripetizione dell’indennità di dislocazione versata al sig. Achab a partire dal 1° luglio 2010 e condanna il CESE a sopportare la proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente di primo grado;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in sede di impugnazione e, pertanto, respingere il ricorso di primo grado come del tutto infondato;

condannare il controinteressato alle spese del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su errori di diritto laddove il TFP avrebbe erroneamente ritenuto che i presupposti per la ripetizione dell’indebito non fossero soddisfatti.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto laddove la sentenza adottata contribuirebbe all’arricchimento senza causa del ricorrente di primo grado.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, avendo il TFP erroneamente ritenuto che il CESE non avesse mai effettuato alcuna comunicazione destinata al proprio personale per attirare l’attenzione di quest’ultimo sulle conseguenze di una naturalizzazione.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale violerebbe il principio secondo il quale le disposizioni finanziarie sono di stretta applicazione e il principio secondo il quale le disposizioni eccezionali devono essere interpretate limitativamente e restrittivamente.

Quinto motivo, vertente su un errore di diritto riguardante la ripartizione delle spese.