Ricorso proposto il 19 agosto 2013 – Métropole Gestion / UAMI – Metropol (METROPOL)
(Causa T-431/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Métropole Gestion (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-A. Roux Steinkuhler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metropol Investment Financial Company Ltd (Mosca, Russia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato e, per l’effetto,
annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha rifiutato di dichiarare la nullità del marchio comunitario contestato fondandosi sui marchi n. 02 3 167 081, n. 02 3 167 084 e n. 794 040, e sugli altri segni non registrati;
confermare la decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del marchio n. 3 590 981 sulla base del marchio anteriore n. 02 3 143 685;
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «METROPOLE», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36 e 42 – marchio comunitario n. 3 590 981
Titolare del marchio comunitario: Metropol Investment Financial Company Ltd
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo nazionale «METROPOLE» e i marchi figurativi nazionali e internazionale «METROPOLE gestion», per servizi della classe 36
Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.