Language of document : ECLI:EU:T:2013:443

Causa T‑411/10

(pubblicazione per estratto)

Laufen Austria AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Coefficienti – Circostanze attenuanti – Situazione di crisi economica – Pressione esercitata dai grossisti – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Società controllante e sue controllate – Valutazione individuale della cooperazione di tali controllate

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20 e 21)

In materia di concorrenza, la Commissione ha definito, nella comunicazione sull’immunità dalle ammende e la riduzione del loro importo nelle pratiche riguardanti intese, le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potevano evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto versare. L’impresa che ne fa domanda e che fornisce alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che recano un significativo valore aggiunto può beneficiare di una riduzione dell’ammenda a titolo della comunicazione sul trattamento favorevole. Pertanto, in linea di principio, soltanto l’impresa autrice della domanda diretta ad ottenere una riduzione d’ammenda nonché, eventualmente, gli organismi a nome dei quali tale domanda è stata formulata e che cooperano con la Commissione possono ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda a tale titolo.

La Commissione non è tenuta ad estendere a una consorella il beneficio della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa a una prima controllata che abbia formulato una domanda a norma della comunicazione sul trattamento favorevole, per il semplice fatto che esse appartengono, unitamente alla loro società controllante comune, a un’impresa in base al diritto dell’Unione. Infatti, contrariamente alla responsabilità della società controllante che si risolve, qualora quest’ultima non abbia partecipato materialmente all’intesa, in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata, la responsabilità di una controllata non può essere fatta derivare da quella di una sua consorella, in quanto tale responsabilità risulta dalla sua individuale partecipazione all’intesa.

In tali circostanze, solo qualora, da un lato, la domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda sia formulata a nome della consorella e, dall’altro, quest’ultima abbia effettivamente cooperato con la Commissione, tale consorella può beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda su domanda di un’altra controllata che appartiene alla stessa impresa. Tale situazione si differenzia pertanto da quella in cui una società controllante formuli, a nome proprio e a nome delle sue controllate, una domanda diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda, poiché, in tale situazione, l’insieme delle società che compongono l’impresa ai sensi del diritto dell’Unione ha l’obbligo di collaborare con la Commissione.

(v. punti 222, 226-229)